Nel breve spazio consentito dalla rivista online "Diritto e giustizia", il testo commenta criticamente la sentenza della Corte costituzionale n. 105/2026 che non ha accolto due questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost. con riguardo al minimo edittale fissato dall'art. 624-bis c.p., per il furto in abitazione, in quattro anni di reclusione: minimo (condivisibilmente) ritenuto sproporzionato per eccesso dai ricorrenti rispetto a quello previsto da altre fattispecie, risultando applicabile anche a casistiche di assai modesta offensività (considerate, altresì, le previsioni dell'articolo citato in materia di concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti).
Eusebi, L., Furti di lieve entità in abitazione: di nuovo non accolta l’avvertita esigenza di una mitigazione del minimo edittale, <<D & G. DIRITTO & GIUSTIZIA>>, 2026; (N/A): 1-3 [https://hdl.handle.net/10807/341137]
Furti di lieve entità in abitazione: di nuovo non accolta l’avvertita esigenza di una mitigazione del minimo edittale
Eusebi, Luciano
2026
Abstract
Nel breve spazio consentito dalla rivista online "Diritto e giustizia", il testo commenta criticamente la sentenza della Corte costituzionale n. 105/2026 che non ha accolto due questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost. con riguardo al minimo edittale fissato dall'art. 624-bis c.p., per il furto in abitazione, in quattro anni di reclusione: minimo (condivisibilmente) ritenuto sproporzionato per eccesso dai ricorrenti rispetto a quello previsto da altre fattispecie, risultando applicabile anche a casistiche di assai modesta offensività (considerate, altresì, le previsioni dell'articolo citato in materia di concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



