La Corte di cassazione si è pronunciata su una questione di rilevante interesse in tema di responsabilità medica e utilizzo di coefficienti di probabilità statistica nell’accertamento del nesso causale, ribadendo che «non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica di riferimento la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile». In particolare, trattandosi di un caso di cooperazione colposa omissiva, la Suprema Corte ha sottolineato che, in assenza di una precisa individuazione – all’interno della perizia medico legale espletata nella fase processuale – della causa della malattia che ha portato alla morte della persona offesa, risulta impossibile identificare ex ante la condotta alternativa utile a dimostrare che l’evento lesivo non si sarebbe verificato.
Trimboli, M. C., Responsabilità medica e leggi statistiche: la Cassazione ribadisce che il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla luce di un giudizio di alta probabilità logica, <<SISTEMA PENALE>>, N/A; 2025 (N/A): N/A-N/A [https://hdl.handle.net/10807/340936]
Responsabilità medica e leggi statistiche: la Cassazione ribadisce che il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla luce di un giudizio di alta probabilità logica
Trimboli, Maria Cristina
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2025
Abstract
La Corte di cassazione si è pronunciata su una questione di rilevante interesse in tema di responsabilità medica e utilizzo di coefficienti di probabilità statistica nell’accertamento del nesso causale, ribadendo che «non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica di riferimento la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile». In particolare, trattandosi di un caso di cooperazione colposa omissiva, la Suprema Corte ha sottolineato che, in assenza di una precisa individuazione – all’interno della perizia medico legale espletata nella fase processuale – della causa della malattia che ha portato alla morte della persona offesa, risulta impossibile identificare ex ante la condotta alternativa utile a dimostrare che l’evento lesivo non si sarebbe verificato.| File | Dimensione | Formato | |
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M. Trimboli _ Responsabilità medica e leggi statistiche _ Sistema Penale _ SP.pdf
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