La nota approfondisce il tema dell’applicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi (legge n. 223/1991) agli enti pubblici non economici, con riferimento al caso di un’Azienda di Promozione Turistica posta in liquidazione. La Corte, aderendo a un orientamento ormai pacifico, negando l’applicazione della normativa in questione, ribadisce il principio secondo cui la qualificazione dell’ente come pubblico o privato non è sufficiente a determinare il regime lavoristico applicabile: decisivo è invece l’accertamento della natura economica o meno dell’attività, da condursi sulla base delle finalità statutarie e delle fonti di finanziamento. L’analisi si inserisce nel più ampio dibattito sulla “zona di confine” tra pubblico e privato, resa complessa dalla detipicizzazione della figura dell’ente pubblico e dalla varietà di modelli organizzativi (aziende speciali, consorzi, società partecipate). Il tema del requisito della economicità infine offre spunti di riflessione anche sul tema delle esternalizzazioni e, più in generale, delle vicende circolatorie del personale delle organizzazioni pubbliche in senso lato, ambito in cui il diritto dell’Unione europea impone di valorizzare la natura sostanziale, economica o meno, dell’attività svolta, anche ai fini della disciplina relativa al trasferimento di azienda.
Altimari, M., Enti pubblici non economici e disciplina in tema di licenziamenti collettivi, <<ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO>>, 2025; 2025 (5): 866-876 [https://hdl.handle.net/10807/340813]
Enti pubblici non economici e disciplina in tema di licenziamenti collettivi
Altimari, Mirko
2025
Abstract
La nota approfondisce il tema dell’applicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi (legge n. 223/1991) agli enti pubblici non economici, con riferimento al caso di un’Azienda di Promozione Turistica posta in liquidazione. La Corte, aderendo a un orientamento ormai pacifico, negando l’applicazione della normativa in questione, ribadisce il principio secondo cui la qualificazione dell’ente come pubblico o privato non è sufficiente a determinare il regime lavoristico applicabile: decisivo è invece l’accertamento della natura economica o meno dell’attività, da condursi sulla base delle finalità statutarie e delle fonti di finanziamento. L’analisi si inserisce nel più ampio dibattito sulla “zona di confine” tra pubblico e privato, resa complessa dalla detipicizzazione della figura dell’ente pubblico e dalla varietà di modelli organizzativi (aziende speciali, consorzi, società partecipate). Il tema del requisito della economicità infine offre spunti di riflessione anche sul tema delle esternalizzazioni e, più in generale, delle vicende circolatorie del personale delle organizzazioni pubbliche in senso lato, ambito in cui il diritto dell’Unione europea impone di valorizzare la natura sostanziale, economica o meno, dell’attività svolta, anche ai fini della disciplina relativa al trasferimento di azienda.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



