Con la Risposta ad interpello n. 513 dell’11 dicembre 2019 l’Agenzia delle entrate ha avuto l’occasione di pronunciarsi in merito a quella peculiare tipologia di trust disciplinata dalla l. n. 112 del 2016 e volta ad assicurare la tutela di soggetti affetti da “grave disabilità”, ai sensi della l. n. 104 del 1992. L’interpretazione ministeriale, sebbene apparentemente conforme al dato normativo di riferimento e pur presentando taluni profili di originalità, trova tuttavia il proprio fondamento in risalenti documenti di prassi, caratterizzati peraltro da una evidente e fortemente criticata incoerenza, ed ignora completamente quell’ormai consolidato orientamento di legittimità affermatosi in tema di imposizione indiretta del trust, che sconfessa in toto le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione. Premessi brevi cenni sulla peculiare disciplina contemplata per i trust istituiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla “Legge sul dopo di noi”, si intende dunque soffermarsi sull’evoluzione del dibattito giurisprudenziale di legittimità che, con riferimento al tema in discorso, ha interessato quel particolare “vincolo di destinazione” rappresentato dal trust. Ciò, al precipuo scopo di porre in evidenza l’errore interpretativo in cui l’Agenzia delle entrate, incomprensibilmente, continua ad incorrere.

Fassò, F., Imposizione indiretta del trust tra giurisprudenza di legittimità e criticabile prassi amministrativa, <<STRUMENTI FINANZIARI E FISCALITÀ>>, 2020; (46): 77-84 [https://hdl.handle.net/10807/340720]

Imposizione indiretta del trust tra giurisprudenza di legittimità e criticabile prassi amministrativa

Fassò, Francesca
2020

Abstract

Con la Risposta ad interpello n. 513 dell’11 dicembre 2019 l’Agenzia delle entrate ha avuto l’occasione di pronunciarsi in merito a quella peculiare tipologia di trust disciplinata dalla l. n. 112 del 2016 e volta ad assicurare la tutela di soggetti affetti da “grave disabilità”, ai sensi della l. n. 104 del 1992. L’interpretazione ministeriale, sebbene apparentemente conforme al dato normativo di riferimento e pur presentando taluni profili di originalità, trova tuttavia il proprio fondamento in risalenti documenti di prassi, caratterizzati peraltro da una evidente e fortemente criticata incoerenza, ed ignora completamente quell’ormai consolidato orientamento di legittimità affermatosi in tema di imposizione indiretta del trust, che sconfessa in toto le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione. Premessi brevi cenni sulla peculiare disciplina contemplata per i trust istituiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla “Legge sul dopo di noi”, si intende dunque soffermarsi sull’evoluzione del dibattito giurisprudenziale di legittimità che, con riferimento al tema in discorso, ha interessato quel particolare “vincolo di destinazione” rappresentato dal trust. Ciò, al precipuo scopo di porre in evidenza l’errore interpretativo in cui l’Agenzia delle entrate, incomprensibilmente, continua ad incorrere.
2020
Italiano
Fassò, F., Imposizione indiretta del trust tra giurisprudenza di legittimità e criticabile prassi amministrativa, <<STRUMENTI FINANZIARI E FISCALITÀ>>, 2020; (46): 77-84 [https://hdl.handle.net/10807/340720]
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