Nel pronunciarsi in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, la Corte di cassazione, con le ordinanze 27 ottobre 2023, nn. 29842 e 29955, ha confermato, ancora una volta, il proprio orientamento giurisprudenziale sul punto, ossia l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari. Nonostante la posizione espressa dai Supremi giudici sia coerente con un indirizzo di legittimità ormai consolidato e appaia pienamente condivisibile, a suscitare talune perplessità è l’ostinazione con cui l’Amministrazione finanziaria persevera nell’affermare una tesi contraria, priva di conforto normativo e particolarmente sfavorevole per il contribuente, rispetto a quella espressa dalla Corte.

Fassò, F., La Suprema Corte conferma l'irrilevanza ai fini dell'imposta di registro dell'accollo dei debiti da parte del terzo assuntore, <<GT>>, 2024; (4): 332-344 [https://hdl.handle.net/10807/340717]

La Suprema Corte conferma l'irrilevanza ai fini dell'imposta di registro dell'accollo dei debiti da parte del terzo assuntore

Fassò, Francesca
2024

Abstract

Nel pronunciarsi in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, la Corte di cassazione, con le ordinanze 27 ottobre 2023, nn. 29842 e 29955, ha confermato, ancora una volta, il proprio orientamento giurisprudenziale sul punto, ossia l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari. Nonostante la posizione espressa dai Supremi giudici sia coerente con un indirizzo di legittimità ormai consolidato e appaia pienamente condivisibile, a suscitare talune perplessità è l’ostinazione con cui l’Amministrazione finanziaria persevera nell’affermare una tesi contraria, priva di conforto normativo e particolarmente sfavorevole per il contribuente, rispetto a quella espressa dalla Corte.
2024
Italiano
GT
Fassò, F., La Suprema Corte conferma l'irrilevanza ai fini dell'imposta di registro dell'accollo dei debiti da parte del terzo assuntore, <<GT>>, 2024; (4): 332-344 [https://hdl.handle.net/10807/340717]
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