on la risposta ad interpello n. 48 del 2025, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sull’operatività del beneficio unionale dell’esenzione da ritenuta alla fonte c.d. “in uscita”, a favore dei raggruppamenti societari, accordato dalla direttiva c.d. “madre-figlia”. L’Agenzia delle Entrate accoglie la soluzione interpretativa avanzata dalla società istante secondo cui l’adesione della società italiana (pagatrici di utili transfrontalieri) al regime di cooperative compliance fa venire meno tutte le ragioni ostative alla non applicazione immediata dell’esenzione da ritenuta alla fonte in pendenza dell’holding period. Il “passo in avanti” effettuato in tal senso da parte dell’autorità tributaria si poggia su una valorizzazione del regime dell’adempimento collaborativo quale “scriminante” rispetto alla sua risalente (ed ancor’oggi non smentita) posizione di contrarietà verso tali esiti applicativi. Sebbene l’impostazione amministrativa avanzata nel documento di prassi in com- mento possa leggersi quale lettura armonica dell’art. 27-bis del D.p.r. n. 600/1973 e del regime della cooperative compliance, tuttavia da un esame più approfondito del sistema multilivello delle fonti del diritto in cui si inserisce il modello impositivo degli utili infragruppo comunitari emergono alcuni profili di non condivisibilità della risposta medesima, che vanno ad acuire le criticità già sussistenti tanto nella prassi amministrativa consolidatasi più in generale sul tema, quanto nel quadro normativo ricavato dalla pertinente disposizione nazionale.
Valluzzi, P., Direttiva “madre-figlia”, holding period e regime di adempimento collaborativo: il “passo in avanti” dell’Agenzia delle Entrate non convince, <<STRUMENTI FINANZIARI E FISCALITÀ>>, 2025; (3): 403-418 [https://hdl.handle.net/10807/340195]
Direttiva “madre-figlia”, holding period e regime di adempimento collaborativo: il “passo in avanti” dell’Agenzia delle Entrate non convince
Valluzzi, Pietro
2025
Abstract
on la risposta ad interpello n. 48 del 2025, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sull’operatività del beneficio unionale dell’esenzione da ritenuta alla fonte c.d. “in uscita”, a favore dei raggruppamenti societari, accordato dalla direttiva c.d. “madre-figlia”. L’Agenzia delle Entrate accoglie la soluzione interpretativa avanzata dalla società istante secondo cui l’adesione della società italiana (pagatrici di utili transfrontalieri) al regime di cooperative compliance fa venire meno tutte le ragioni ostative alla non applicazione immediata dell’esenzione da ritenuta alla fonte in pendenza dell’holding period. Il “passo in avanti” effettuato in tal senso da parte dell’autorità tributaria si poggia su una valorizzazione del regime dell’adempimento collaborativo quale “scriminante” rispetto alla sua risalente (ed ancor’oggi non smentita) posizione di contrarietà verso tali esiti applicativi. Sebbene l’impostazione amministrativa avanzata nel documento di prassi in com- mento possa leggersi quale lettura armonica dell’art. 27-bis del D.p.r. n. 600/1973 e del regime della cooperative compliance, tuttavia da un esame più approfondito del sistema multilivello delle fonti del diritto in cui si inserisce il modello impositivo degli utili infragruppo comunitari emergono alcuni profili di non condivisibilità della risposta medesima, che vanno ad acuire le criticità già sussistenti tanto nella prassi amministrativa consolidatasi più in generale sul tema, quanto nel quadro normativo ricavato dalla pertinente disposizione nazionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



