L’ordinanza annotata interviene sul tema delle c.d. “eccedenze d’imposta” risultanti dalla dichiarazione dei redditi (ex artt. 22 e 80 T.u.i.r); in particolare, la Suprema corte si occupa del non pacifico perimetro della loro contestabilità – in sede di rimborso – qualora l’Ufficio finanziario sia decaduto (ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973) dalla potestà di rettifica della “dichiarazione a credito”. I Giudici di legittimità nel caso di specie, confermando la possibilità per l’ente impositore di negare il rimborso dell’eccedenza, ribadiscono (come da orientamento ormai consolidato) che i termini decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione, e non a quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito. E, dunque, sebbene la dichiarazione a credito sia rimasta “illibata” nel suo contenuto e risultato numerico finale, non ne deriva un consolidamento implicito dell’importo a credito ivi esposto e chiesto a rimborso. In particolare, la Suprema corte richiama, espressamente, la regulae iuris quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum quale formula descrittiva dell’onere probatorio nelle liti pretensive ovvero da rimborso. Così argomentando e con le dovute precisazioni applicative, il decisum della Corte di vertice si presta ad essere condivisibile anche alla luce di considerazioni e riflessioni di ordine più generale. Fra cui, talaltro, l’attenzione verso un ragionevole asserto assiologico: non sempre un minor credito di imposta corrisponde, in termini di proporzionalità inversa, ad un maggior debito del contribuente.
Valluzzi, P., “Eccedenze d’imposta” chieste a rimborso e la perpetuità dell’eccezione per il fisco: un binomio possibile, <<TAX NEWS>>, 2024; (2): 228-237 [https://hdl.handle.net/10807/340191]
“Eccedenze d’imposta” chieste a rimborso e la perpetuità dell’eccezione per il fisco: un binomio possibile
Valluzzi, Pietro
2024
Abstract
L’ordinanza annotata interviene sul tema delle c.d. “eccedenze d’imposta” risultanti dalla dichiarazione dei redditi (ex artt. 22 e 80 T.u.i.r); in particolare, la Suprema corte si occupa del non pacifico perimetro della loro contestabilità – in sede di rimborso – qualora l’Ufficio finanziario sia decaduto (ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973) dalla potestà di rettifica della “dichiarazione a credito”. I Giudici di legittimità nel caso di specie, confermando la possibilità per l’ente impositore di negare il rimborso dell’eccedenza, ribadiscono (come da orientamento ormai consolidato) che i termini decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione, e non a quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito. E, dunque, sebbene la dichiarazione a credito sia rimasta “illibata” nel suo contenuto e risultato numerico finale, non ne deriva un consolidamento implicito dell’importo a credito ivi esposto e chiesto a rimborso. In particolare, la Suprema corte richiama, espressamente, la regulae iuris quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum quale formula descrittiva dell’onere probatorio nelle liti pretensive ovvero da rimborso. Così argomentando e con le dovute precisazioni applicative, il decisum della Corte di vertice si presta ad essere condivisibile anche alla luce di considerazioni e riflessioni di ordine più generale. Fra cui, talaltro, l’attenzione verso un ragionevole asserto assiologico: non sempre un minor credito di imposta corrisponde, in termini di proporzionalità inversa, ad un maggior debito del contribuente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



