Il principio di soggezione del giudice penale soltanto alla legge e il principio di stretta legalità rappresentano due facce della stessa medaglia. Entrambi non godono di buona salute in un’era segnata dal protagonismo giudiziale. In particolare, la dottrina del precedente, mutuata dall’esperienza di common law, lancia una sfida possente alle fondamenta del diritto penale di ispirazione illuministica e liberale, promettendo prevedibilità delle decisioni e certezza del diritto, obiettivi che la Corte di cassazione, chiamata ad assicurare una funzione conservativa dell’esistente giuridico, fatica a conseguire, nonostante la riforma dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. Se è illusorio negare all’interprete la possibilità di leggere il testo normativo attribuendogli significati frutto di una personale elaborazione, il problema si sposta sul piano della individuazione dei limiti all’attività interpretativa, per evitare forme di creazionismo che rinnegano fondamentali garanzie costitutive dei sistemi penali nei Paesi democratici, nonché della definizione dei rimedi alle fughe in avanti della giurisprudenza, quando per accordare tutela a diritti non immediatamente evincibili dalla lettera della norma incriminatrice essa evade dal circuito della legalità.
Caputo, M., Soggezione del giudice penale alla legge o al precedente?,, <<L'INDICE PENALE>>, 2026; (1): 35-45 [https://hdl.handle.net/10807/336208]
Soggezione del giudice penale alla legge o al precedente?,
Caputo, Matteo
2026
Abstract
Il principio di soggezione del giudice penale soltanto alla legge e il principio di stretta legalità rappresentano due facce della stessa medaglia. Entrambi non godono di buona salute in un’era segnata dal protagonismo giudiziale. In particolare, la dottrina del precedente, mutuata dall’esperienza di common law, lancia una sfida possente alle fondamenta del diritto penale di ispirazione illuministica e liberale, promettendo prevedibilità delle decisioni e certezza del diritto, obiettivi che la Corte di cassazione, chiamata ad assicurare una funzione conservativa dell’esistente giuridico, fatica a conseguire, nonostante la riforma dell’art. 618 comma 1-bis c.p.p. Se è illusorio negare all’interprete la possibilità di leggere il testo normativo attribuendogli significati frutto di una personale elaborazione, il problema si sposta sul piano della individuazione dei limiti all’attività interpretativa, per evitare forme di creazionismo che rinnegano fondamentali garanzie costitutive dei sistemi penali nei Paesi democratici, nonché della definizione dei rimedi alle fughe in avanti della giurisprudenza, quando per accordare tutela a diritti non immediatamente evincibili dalla lettera della norma incriminatrice essa evade dal circuito della legalità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



