Le norme del t.u.f. che impongono obblighi di informazione sono "imperative" e perciò inderogabili. Esse tuttavia non danno luogo a nullità ai sensi dell'art. 1418, 1°co., c.c. perché la nullità c.d. virtuale si verifica quando la norma è in contrasto con elementi "strutturali ed oggettivi" del contratto. Sotto il profilo sistematico, la conclusione di un contratto valido non è di ostacolo alla tutela risarcitoria per l'inosservanza delle regole di comportamento che si siano verificate nella fase precontrattuale. Qualora i medesimi obblighi si collochino nella fase di esecuzione del contratto e la loro violazione integri un inadempimento di non scarsa importanza, può anche chiedersi la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.
Schiavone, G., La violazione degli obblighi di informazione tra "regole di comportamento" e "regole di validità", <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2007; III (11): 918-927 [http://hdl.handle.net/10807/33500]
La violazione degli obblighi di informazione tra "regole di comportamento" e "regole di validità"
Schiavone, Giovanni
2007
Abstract
Le norme del t.u.f. che impongono obblighi di informazione sono "imperative" e perciò inderogabili. Esse tuttavia non danno luogo a nullità ai sensi dell'art. 1418, 1°co., c.c. perché la nullità c.d. virtuale si verifica quando la norma è in contrasto con elementi "strutturali ed oggettivi" del contratto. Sotto il profilo sistematico, la conclusione di un contratto valido non è di ostacolo alla tutela risarcitoria per l'inosservanza delle regole di comportamento che si siano verificate nella fase precontrattuale. Qualora i medesimi obblighi si collochino nella fase di esecuzione del contratto e la loro violazione integri un inadempimento di non scarsa importanza, può anche chiedersi la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.