La giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi di informazione ammette la possibilità di chiedere il risarcimento del danno (precontrattuale) anche quando il contratto risulti validamente concluso. Tale affermazione di principio è confermata dalle tendenze evolutive in materia di dolo, le quali, sul presupposto che la condotta decipiente costituisca innanzitutto una scorrettezza in contrahendo, ammettono – non solo nell’ipotesi di dolo incidente - che quando il contratto non è annullabile perché non sussiste in concreto il vizio del consenso, derivano pur sempre conseguenze risarcitorie ai sensi dell’art. 1337 c.c. La concomitanza con un contratto valido della culpa in contrahendo potrebbe mettere in discussione la tesi che afferma la natura extracontrattuale di quest’ultima.
Schiavone, G., Dolo (raggiro) e responsabilità precontrattuale, <<RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA>>, 2008; (4): 786-811 [http://hdl.handle.net/10807/33491]
Dolo (raggiro) e responsabilità precontrattuale
Schiavone, Giovanni
2008
Abstract
La giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi di informazione ammette la possibilità di chiedere il risarcimento del danno (precontrattuale) anche quando il contratto risulti validamente concluso. Tale affermazione di principio è confermata dalle tendenze evolutive in materia di dolo, le quali, sul presupposto che la condotta decipiente costituisca innanzitutto una scorrettezza in contrahendo, ammettono – non solo nell’ipotesi di dolo incidente - che quando il contratto non è annullabile perché non sussiste in concreto il vizio del consenso, derivano pur sempre conseguenze risarcitorie ai sensi dell’art. 1337 c.c. La concomitanza con un contratto valido della culpa in contrahendo potrebbe mettere in discussione la tesi che afferma la natura extracontrattuale di quest’ultima.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.