Lo scritto commenta criticamente la sentenza n. 21/2026 della Corte costituzionale italiana che non ha accolto la questione di legittimitò caostituzionale dell'art. 95 c.p. rivolta a prospettare un’interpretazione tale da ricomprendere nel concetto di intossicazione cronica anche una cronicità dell'uso di stupefacenti o di alcol (e non soltanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale, una cronicità degli effetti di simile uso, in termini d’infermità, malattia o disturbo), oppure, in via subordinata, una sentenza additiva tale da estendere la disciplina dell’art. 95 c.p. ai disturbi della personalità, ove connessi a un uso prolungato di stupefacenti o di alcol. La critica fa emergere una lettura estremamente riduttiva operata dalla Corte costituzionale con riguardo al principio di colpevolezza.
Eusebi, L., Le “finzioni d’imputabilità” nuovamente salvate dalla Corte costituzionale, <<D & G. DIRITTO & GIUSTIZIA>>, 2026; (11 marzo 2026): 1-2 [https://hdl.handle.net/10807/333986]
Le “finzioni d’imputabilità” nuovamente salvate dalla Corte costituzionale
Eusebi, Luciano
2026
Abstract
Lo scritto commenta criticamente la sentenza n. 21/2026 della Corte costituzionale italiana che non ha accolto la questione di legittimitò caostituzionale dell'art. 95 c.p. rivolta a prospettare un’interpretazione tale da ricomprendere nel concetto di intossicazione cronica anche una cronicità dell'uso di stupefacenti o di alcol (e non soltanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale, una cronicità degli effetti di simile uso, in termini d’infermità, malattia o disturbo), oppure, in via subordinata, una sentenza additiva tale da estendere la disciplina dell’art. 95 c.p. ai disturbi della personalità, ove connessi a un uso prolungato di stupefacenti o di alcol. La critica fa emergere una lettura estremamente riduttiva operata dalla Corte costituzionale con riguardo al principio di colpevolezza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



