Con la sent. n. 45/2005 la Corte ha dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione dell’intera legge n. 40/2004, in tema di procreazione medicalmente assistita. Ad una prima lettura di questa decisione sembrerebbe che la Corte abbia fornito una ricostruzione sistematica della propria giurisprudenza in tema di ammissibilità del referendum, con riferimento ai limiti costituiti dalle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e dalle leggi costituzionalmente necessarie. In realtà la sentenza si discosta dal noto precedente costituito dalla sent. 16/1978 e in generale appare arduo riscontrare nella giurisprudenza sui referendum quella linearità e quella coerenza suggerite, invece, dalla Corte. Del resto già la sent. 35/1997 in tema di aborto aveva segnato un salto logico rispetto alla precedente pronuncia sempre in tema di aborto, la n. 26/1981, proprio con riferimento al limite impiegato anche nella pronuncia sulla procreazione medicalmente assistita. Quest’ultima appare criticabile sia per l’impiego del limite delle leggi costituzionalmente necessarie, in quanto il controllo sull’ammissibilità del referendum appare sempre più connotarsi come un giudizio sulla legittimità costituzionale della normativa di risulta, sia per la mancanza di una congrua motivazione. Peraltro sono stati ammessi gli altri quattro referendum per l’abrogazione di alcune parti della legge n. 40/2004. Qualora i quattro referendum residui avessero avuto tutti esito positivo, la legge n. 40 ne sarebbe risultata stravolta e sarebbero venuti meno proprio gli elementi qualificanti della stessa. Legittimo, quindi, il dubbio sulla coerenza delle cinque pronunce della Corte, che ha escluso il referendum per l’abrogazione totale della legge, mentre ha ammesso gli altri quattro quesiti.

Monaco, G., Il referendum per l'abrogazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita di fronte al limite delle leggi costituzionalmente necessarie, <<GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE>>, 2005; 2005 (1): 351-360 [http://hdl.handle.net/10807/33008]

Il referendum per l'abrogazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita di fronte al limite delle leggi costituzionalmente necessarie

Monaco, Giuseppe
2005

Abstract

Con la sent. n. 45/2005 la Corte ha dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione dell’intera legge n. 40/2004, in tema di procreazione medicalmente assistita. Ad una prima lettura di questa decisione sembrerebbe che la Corte abbia fornito una ricostruzione sistematica della propria giurisprudenza in tema di ammissibilità del referendum, con riferimento ai limiti costituiti dalle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e dalle leggi costituzionalmente necessarie. In realtà la sentenza si discosta dal noto precedente costituito dalla sent. 16/1978 e in generale appare arduo riscontrare nella giurisprudenza sui referendum quella linearità e quella coerenza suggerite, invece, dalla Corte. Del resto già la sent. 35/1997 in tema di aborto aveva segnato un salto logico rispetto alla precedente pronuncia sempre in tema di aborto, la n. 26/1981, proprio con riferimento al limite impiegato anche nella pronuncia sulla procreazione medicalmente assistita. Quest’ultima appare criticabile sia per l’impiego del limite delle leggi costituzionalmente necessarie, in quanto il controllo sull’ammissibilità del referendum appare sempre più connotarsi come un giudizio sulla legittimità costituzionale della normativa di risulta, sia per la mancanza di una congrua motivazione. Peraltro sono stati ammessi gli altri quattro referendum per l’abrogazione di alcune parti della legge n. 40/2004. Qualora i quattro referendum residui avessero avuto tutti esito positivo, la legge n. 40 ne sarebbe risultata stravolta e sarebbero venuti meno proprio gli elementi qualificanti della stessa. Legittimo, quindi, il dubbio sulla coerenza delle cinque pronunce della Corte, che ha escluso il referendum per l’abrogazione totale della legge, mentre ha ammesso gli altri quattro quesiti.
2005
Italiano
Monaco, G., Il referendum per l'abrogazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita di fronte al limite delle leggi costituzionalmente necessarie, <<GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE>>, 2005; 2005 (1): 351-360 [http://hdl.handle.net/10807/33008]
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