All’istituto della riserva di legge sono state riconosciute nel tempo funzioni diverse, parallelamente ai mutamenti della forma di stato, come della forma di governo e perfino della funzione amministrativa. Si è così sostenuto che, con il passaggio allo stato costituzionale contemporaneo, è ormai da ritenersi superata la ratio originaria dell’istituto, ossia la garanzia dei diritti dell’individuo. Eppure, in occasione della nuova stagione statutaria, le regioni hanno fatto frequente ricorso alla riserva di legge, anche in tema di diritti civili e sociali, e ciò potrebbe apparire in contraddizione con le ripetute affermazioni relative alla crisi dell’istituto stesso e, al contempo, pone qualche interrogativo. Sicuramente le regioni hanno visto accresciuta la propria competenza ad incidere sui livelli di protezione dei diritti, potendo integrare quanto già previsto a livello statale con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; d’altra parte, è già la Costituzione che stabilisce le riserve di legge in materia di diritti ed uno “statuto di autonomia”, che non è una carta costituzionale fondante l’ordinamento regionale, non potrebbe comunque disporre diversamente, introducendo riserve di regolamento o trasformando una riserva assoluta di legge in riserva relativa. Laddove non vi siano riserve di legge in Costituzione, invece, allora l’introduzione di riserve statutarie di legge sembra rispondere più che altro ad un’esigenza di maggiore chiarezza nella distribuzione delle competenze tra Consigli e Giunte e all’intenzione dei Consigli di rinvigorire il proprio ruolo, anche perché, in quasi tutti gli statuti “di seconda generazione”, la potestà regolamentare è stata attribuita alla giunta.

Monaco, G., La riserva statutaria di legge nelle regioni ad autonomia ordinaria: ratio e limiti, <<LE REGIONI>>, 2009; 2009 (3-4): 517-544 [http://hdl.handle.net/10807/32978]

La riserva statutaria di legge nelle regioni ad autonomia ordinaria: ratio e limiti

Monaco, Giuseppe
2009

Abstract

All’istituto della riserva di legge sono state riconosciute nel tempo funzioni diverse, parallelamente ai mutamenti della forma di stato, come della forma di governo e perfino della funzione amministrativa. Si è così sostenuto che, con il passaggio allo stato costituzionale contemporaneo, è ormai da ritenersi superata la ratio originaria dell’istituto, ossia la garanzia dei diritti dell’individuo. Eppure, in occasione della nuova stagione statutaria, le regioni hanno fatto frequente ricorso alla riserva di legge, anche in tema di diritti civili e sociali, e ciò potrebbe apparire in contraddizione con le ripetute affermazioni relative alla crisi dell’istituto stesso e, al contempo, pone qualche interrogativo. Sicuramente le regioni hanno visto accresciuta la propria competenza ad incidere sui livelli di protezione dei diritti, potendo integrare quanto già previsto a livello statale con la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; d’altra parte, è già la Costituzione che stabilisce le riserve di legge in materia di diritti ed uno “statuto di autonomia”, che non è una carta costituzionale fondante l’ordinamento regionale, non potrebbe comunque disporre diversamente, introducendo riserve di regolamento o trasformando una riserva assoluta di legge in riserva relativa. Laddove non vi siano riserve di legge in Costituzione, invece, allora l’introduzione di riserve statutarie di legge sembra rispondere più che altro ad un’esigenza di maggiore chiarezza nella distribuzione delle competenze tra Consigli e Giunte e all’intenzione dei Consigli di rinvigorire il proprio ruolo, anche perché, in quasi tutti gli statuti “di seconda generazione”, la potestà regolamentare è stata attribuita alla giunta.
2009
Italiano
Monaco, G., La riserva statutaria di legge nelle regioni ad autonomia ordinaria: ratio e limiti, <<LE REGIONI>>, 2009; 2009 (3-4): 517-544 [http://hdl.handle.net/10807/32978]
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