Nel maggio dello scorso anno il Tribunale di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza di primo grado relativa al caso conosciuto alla cronaca come ‘Ruby-ter’. La vicenda – anche in ragione dei soggetti coinvolti – ha riscosso un enorme clamore mediatico, sia in Italia che all’estero. Ma relativamente poco si è detto circa i profili strettamente giuridici che hanno qualificato il giudizio. La principale questione affrontata dal Tribunale concerne la qualifica soggettiva da riconoscere alle persone in ipotesi d’accusa corrotte per rendere falsa testimonianza. Ad avviso dei giudici meneghini, ancorché le imputate fossero già state attinte da indizi di reità – e andassero dunque citate ed escusse ai sensi dell’art. 210, co.6, c.p.p. – sono state esaminate nelle forme previste per i testimoni ‘puri’; ma poiché sostanzialmente indagate di reato connesso, erano incompatibili con la qualità di testimone. La sentenza offre l’occasione per ritornare sul delicato tema della corruzione in atti giudiziari del testimone, che è stato (ed è ancora) oggetto di un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. Il presente contributo si pone l’obiettivo di ripercorrere e analizzare le ragioni che hanno portato all’assoluzione di tutte le imputate coinvolte, evidenziando come le problematiche sottese alla fattispecie criminosa di cui all’art. 319-ter c.p. siano quantomai attuali. A tredici anni di distanza dalle Sezioni Unite Mills, che rappresentano il principale riferimento in materia di corruzione in atti giudiziari, nulla sembra essere cambiato
Pampanin, A., La corruzione in atti giudiziari del testimone nel caso ‘Ruby-ter’.Vecchie soluzioni per vecchi problemi, <<DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO>>, 2023; (4): 140-152 [https://hdl.handle.net/10807/327476]
La corruzione in atti giudiziari del testimone nel caso ‘Ruby-ter’. Vecchie soluzioni per vecchi problemi
Pampanin, Anna
2023
Abstract
Nel maggio dello scorso anno il Tribunale di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza di primo grado relativa al caso conosciuto alla cronaca come ‘Ruby-ter’. La vicenda – anche in ragione dei soggetti coinvolti – ha riscosso un enorme clamore mediatico, sia in Italia che all’estero. Ma relativamente poco si è detto circa i profili strettamente giuridici che hanno qualificato il giudizio. La principale questione affrontata dal Tribunale concerne la qualifica soggettiva da riconoscere alle persone in ipotesi d’accusa corrotte per rendere falsa testimonianza. Ad avviso dei giudici meneghini, ancorché le imputate fossero già state attinte da indizi di reità – e andassero dunque citate ed escusse ai sensi dell’art. 210, co.6, c.p.p. – sono state esaminate nelle forme previste per i testimoni ‘puri’; ma poiché sostanzialmente indagate di reato connesso, erano incompatibili con la qualità di testimone. La sentenza offre l’occasione per ritornare sul delicato tema della corruzione in atti giudiziari del testimone, che è stato (ed è ancora) oggetto di un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. Il presente contributo si pone l’obiettivo di ripercorrere e analizzare le ragioni che hanno portato all’assoluzione di tutte le imputate coinvolte, evidenziando come le problematiche sottese alla fattispecie criminosa di cui all’art. 319-ter c.p. siano quantomai attuali. A tredici anni di distanza dalle Sezioni Unite Mills, che rappresentano il principale riferimento in materia di corruzione in atti giudiziari, nulla sembra essere cambiato| File | Dimensione | Formato | |
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