Il contributo si sofferma sui presupposti di ammissibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, con particolare riguardo alla titolarità in capo al ricorrente di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo: secondo la giurisprudenza maggioritaria, il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile qualora il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante all’istanza inevasa, in ragione della titolarità in capo all’istante di un diritto soggettivo; d’altra parte, le controversie sul silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione non rientrano fra le materie di giurisdizione esclusiva.
Cascone, A., Nota a Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1321, <<IL FORO ITALIANO>>, 2025; (6): 292-295 [https://hdl.handle.net/10807/323518]
Nota a Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1321
Cascone, Alice
2025
Abstract
Il contributo si sofferma sui presupposti di ammissibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, con particolare riguardo alla titolarità in capo al ricorrente di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo: secondo la giurisprudenza maggioritaria, il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile qualora il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante all’istanza inevasa, in ragione della titolarità in capo all’istante di un diritto soggettivo; d’altra parte, le controversie sul silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione non rientrano fra le materie di giurisdizione esclusiva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



