La regola contenuta nell'art. 121 c.p.i., come modificato dal d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, impone, nei giudizi di decadenza per non uso del marchio registrato, al suo titolare di fornire la prova di averlo usato in modo effettivo nei termini indicati dalla legge. La nota esamina in particolare il principio di vicinanza della prova di cui la regola appena enunciata costituisce espressione.
Morri, F., Nota a Trib. Firenze, 27 giugno 2023, <<GIURISPRUDENZA ANNOTATA DI DIRITTO INDUSTRIALE>>, 2023; (LII): 1417-1423 [https://hdl.handle.net/10807/323382]
Nota a Trib. Firenze, 27 giugno 2023
Morri, Francesca
2025
Abstract
La regola contenuta nell'art. 121 c.p.i., come modificato dal d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, impone, nei giudizi di decadenza per non uso del marchio registrato, al suo titolare di fornire la prova di averlo usato in modo effettivo nei termini indicati dalla legge. La nota esamina in particolare il principio di vicinanza della prova di cui la regola appena enunciata costituisce espressione.File in questo prodotto:
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