Tra i requisiti di concessione di un "diritto di costitutore" su una nuova varietà vegetale vi è quello della distinzione. In particolare, ai sensi dell'art. 104 del Codice della Proprietà Industriale, la varietà di cui si chiede protezione deve essere nettamente distinta da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. Facendo leva sulla lettera della legge la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento della sussistenza di tale requisito, il deposito della medesima varietà effettuato all'estero.
Morri, F., Nota a Cass. 28 febbraio 2023 n. 6074, <<GIURISPRUDENZA ANNOTATA DI DIRITTO INDUSTRIALE>>, 2023; (LII): 166-167 [https://hdl.handle.net/10807/323376]
Nota a Cass. 28 febbraio 2023 n. 6074
Morri, Francesca
2025
Abstract
Tra i requisiti di concessione di un "diritto di costitutore" su una nuova varietà vegetale vi è quello della distinzione. In particolare, ai sensi dell'art. 104 del Codice della Proprietà Industriale, la varietà di cui si chiede protezione deve essere nettamente distinta da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. Facendo leva sulla lettera della legge la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento della sussistenza di tale requisito, il deposito della medesima varietà effettuato all'estero.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



