Tra i requisiti di concessione di un "diritto di costitutore" su una nuova varietà vegetale vi è quello della distinzione. In particolare, ai sensi dell'art. 104 del Codice della Proprietà Industriale, la varietà di cui si chiede protezione deve essere nettamente distinta da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. Facendo leva sulla lettera della legge la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento della sussistenza di tale requisito, il deposito della medesima varietà effettuato all'estero.

Morri, F., Nota a Cass. 28 febbraio 2023 n. 6074, <<GIURISPRUDENZA ANNOTATA DI DIRITTO INDUSTRIALE>>, 2023; (LII): 166-167 [https://hdl.handle.net/10807/323376]

Nota a Cass. 28 febbraio 2023 n. 6074

Morri, Francesca
2025

Abstract

Tra i requisiti di concessione di un "diritto di costitutore" su una nuova varietà vegetale vi è quello della distinzione. In particolare, ai sensi dell'art. 104 del Codice della Proprietà Industriale, la varietà di cui si chiede protezione deve essere nettamente distinta da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. Facendo leva sulla lettera della legge la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'accertamento della sussistenza di tale requisito, il deposito della medesima varietà effettuato all'estero.
2025
Italiano
Morri, F., Nota a Cass. 28 febbraio 2023 n. 6074, <<GIURISPRUDENZA ANNOTATA DI DIRITTO INDUSTRIALE>>, 2023; (LII): 166-167 [https://hdl.handle.net/10807/323376]
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