Ai sensi del Reg. (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario può essere oggetto di registrazione come marchio ogni segno atto a distinguere i prodotti e i servizi su cui è apposto come provenienti da una certa impresa e rappresentabile graficamente. Il requisito della rappresentazione grafica è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia CE, in relazione alla possibilità di registrare come marchio segni, cosiddetti "non convenzionali", costituiti da suoni, colori, odori/profumi. L'articolo esamina queste decisioni e contiene considerazioni più generali sulla ratio del requisito della rappresentazione grafica e della attitudine a distinguere di tali tipologie di segni.
Morri, F., La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell'UAMi e degli organi giurisdizionali comunitari, <<RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE>>, 2006; (6): 252-279 [https://hdl.handle.net/10807/323356]
La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell'UAMi e degli organi giurisdizionali comunitari
Morri, Francesca
2006
Abstract
Ai sensi del Reg. (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario può essere oggetto di registrazione come marchio ogni segno atto a distinguere i prodotti e i servizi su cui è apposto come provenienti da una certa impresa e rappresentabile graficamente. Il requisito della rappresentazione grafica è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia CE, in relazione alla possibilità di registrare come marchio segni, cosiddetti "non convenzionali", costituiti da suoni, colori, odori/profumi. L'articolo esamina queste decisioni e contiene considerazioni più generali sulla ratio del requisito della rappresentazione grafica e della attitudine a distinguere di tali tipologie di segni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



