Il criterio che distingue le liberalità dai negozi gratuiti non può risiedere nelle modalità dell'arricchimento/depauperamento né nella tipologia di prestazione o attribuzione dedotta nel contratto, bensì nell'interesse patrimoniale del disponente che caratterizza il negozio gratuito ed è invece incompatibile con lo spirito di liberalità. Tale interesse, lungi dall'essere relegato alla sfera soggettiva del contraente, si evince dalla valutazione complessiva del regolamento contrattuale, e diviene rilevante quando integra la funzione in concreto assunta dal negozio. Alla stregua del criterio dell'interesse in concreto perseguito dai contraenti si deve ammettere che l'effetto traslativo possa realizzarsi anche mediante un contratto diverso da quello di scambio e dalla donazione, potendosi concepire dunque il negozio gratuito atipico ad effetti traslativi. I negozi gratuiti tipici, quando non assurgono a mero rapporto di cortesia, sono normalmente caratterizzati dalla presenza di un interesse patrimoniale del disponente, seppure indiretto. Allorquando l'attribuzione sia del tutto disinteressata, e il contenuto del negozio conferma, anche per la sua valenza economica, l'intento di realizzare un beneficio per puro spirito liberale, la fattispecie va qualificata come donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 c.c.

Schiavone, G., Donazione tipica (obbligatoria) e contratto gratuito con funzione di liberalità, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2011; VII (Dicembre): 834-839 [http://hdl.handle.net/10807/32268]

Donazione tipica (obbligatoria) e contratto gratuito con funzione di liberalità

Schiavone, Giovanni
2011

Abstract

Il criterio che distingue le liberalità dai negozi gratuiti non può risiedere nelle modalità dell'arricchimento/depauperamento né nella tipologia di prestazione o attribuzione dedotta nel contratto, bensì nell'interesse patrimoniale del disponente che caratterizza il negozio gratuito ed è invece incompatibile con lo spirito di liberalità. Tale interesse, lungi dall'essere relegato alla sfera soggettiva del contraente, si evince dalla valutazione complessiva del regolamento contrattuale, e diviene rilevante quando integra la funzione in concreto assunta dal negozio. Alla stregua del criterio dell'interesse in concreto perseguito dai contraenti si deve ammettere che l'effetto traslativo possa realizzarsi anche mediante un contratto diverso da quello di scambio e dalla donazione, potendosi concepire dunque il negozio gratuito atipico ad effetti traslativi. I negozi gratuiti tipici, quando non assurgono a mero rapporto di cortesia, sono normalmente caratterizzati dalla presenza di un interesse patrimoniale del disponente, seppure indiretto. Allorquando l'attribuzione sia del tutto disinteressata, e il contenuto del negozio conferma, anche per la sua valenza economica, l'intento di realizzare un beneficio per puro spirito liberale, la fattispecie va qualificata come donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 c.c.
2011
Italiano
Schiavone, G., Donazione tipica (obbligatoria) e contratto gratuito con funzione di liberalità, <<OBBLIGAZIONI E CONTRATTI>>, 2011; VII (Dicembre): 834-839 [http://hdl.handle.net/10807/32268]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10807/32268
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact