L’art. 88, §§ 1-2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation – GDPR), deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale avente ad oggetto il trattamento dei dati personali ai fini del rapporto di lavoro, adottata ai sensi dell’art. 88, § 1, deve vincolare i suoi destinatari non solo a rispettare i requisiti del successivo § 2, ma anche quelli che discendono dagli artt. 5, 6, § 1, e 9, §§ 1-2. Inoltre, qualora un contratto collettivo rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 88, la discrezionalità di cui dispongono le parti per determinare il carattere “necessario” del trattamento non impedisce al giudice nazionale di esercitare un controllo giurisdizionale completo al riguardo.

Capriotti, P., Un nuovo tassello nell'interpretazione dell'art. 88 GDPR: lo spazio della contrattazione collettiva nella definizione delle «norme più specifiche» per il trattamento dei dati personali dei lavoratori (nota a C. Giust. 19 dicembre 2024, causa C-65/23, MK c. K GmbH), <<DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI>>, 2025; (2): 597-606 [https://hdl.handle.net/10807/318922]

Un nuovo tassello nell'interpretazione dell'art. 88 GDPR: lo spazio della contrattazione collettiva nella definizione delle «norme più specifiche» per il trattamento dei dati personali dei lavoratori (nota a C. Giust. 19 dicembre 2024, causa C-65/23, MK c. K GmbH)

Capriotti, Piergiuseppe
2025

Abstract

L’art. 88, §§ 1-2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation – GDPR), deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale avente ad oggetto il trattamento dei dati personali ai fini del rapporto di lavoro, adottata ai sensi dell’art. 88, § 1, deve vincolare i suoi destinatari non solo a rispettare i requisiti del successivo § 2, ma anche quelli che discendono dagli artt. 5, 6, § 1, e 9, §§ 1-2. Inoltre, qualora un contratto collettivo rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 88, la discrezionalità di cui dispongono le parti per determinare il carattere “necessario” del trattamento non impedisce al giudice nazionale di esercitare un controllo giurisdizionale completo al riguardo.
2025
Italiano
Capriotti, P., Un nuovo tassello nell'interpretazione dell'art. 88 GDPR: lo spazio della contrattazione collettiva nella definizione delle «norme più specifiche» per il trattamento dei dati personali dei lavoratori (nota a C. Giust. 19 dicembre 2024, causa C-65/23, MK c. K GmbH), <<DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI>>, 2025; (2): 597-606 [https://hdl.handle.net/10807/318922]
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