La Corte Costituzionale ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la valutazione sulla compatibilità con l’ordinamento comunitario del contributo sugli extraprofitti a carico delle imprese energetiche, introdotto dalla legge n. 197/2022. In attesa delle determinazioni della Corte UE, le imprese che hanno effettuato il versamento hanno oggi l’opportunità - e, sotto un certo profilo, il dovere prudenziale - di attivarsi per tutelare il proprio diritto al rimborso. In mancanza di indicazioni normative esplicite, è consigliabile fare riferimento, in via cautelativa, al termine biennale previsto dall’ art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 (termine che, per chi ha effettuato il pagamento alla scadenza ordinaria del 30 giugno 2023, si avvicina ormai a scadenza). È bene ricordare che la mancata presentazione dell’istanza entro i termini di decadenza (prudenzialmente individuati in 2 anni dal pagamento) potrebbe precludere ogni possibilità di rimborso, anche nell’ipotesi di una futura declaratoria di illegittimità del contributo.
Allena, M., Pino, C., Volontè, U., Contributo straordinario sugli extraprofitti: ultimi giorni per chiedere il rimborso (in sicurezza), <<IL QUOTIDIANO IPSOA>>, 2025-06-24 [https://hdl.handle.net/10807/317696]
Contributo straordinario sugli extraprofitti: ultimi giorni per chiedere il rimborso (in sicurezza)
Allena, Marco
;Pino, Carlo
;
2025
Abstract
La Corte Costituzionale ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la valutazione sulla compatibilità con l’ordinamento comunitario del contributo sugli extraprofitti a carico delle imprese energetiche, introdotto dalla legge n. 197/2022. In attesa delle determinazioni della Corte UE, le imprese che hanno effettuato il versamento hanno oggi l’opportunità - e, sotto un certo profilo, il dovere prudenziale - di attivarsi per tutelare il proprio diritto al rimborso. In mancanza di indicazioni normative esplicite, è consigliabile fare riferimento, in via cautelativa, al termine biennale previsto dall’ art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 (termine che, per chi ha effettuato il pagamento alla scadenza ordinaria del 30 giugno 2023, si avvicina ormai a scadenza). È bene ricordare che la mancata presentazione dell’istanza entro i termini di decadenza (prudenzialmente individuati in 2 anni dal pagamento) potrebbe precludere ogni possibilità di rimborso, anche nell’ipotesi di una futura declaratoria di illegittimità del contributo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



