Con la sentenza C-627/22 del 30 maggio 2024, la CGUE ha sancito l’incompatibilità della normativa tedesca, che circoscrive l’accesso all’imposizione su richiesta ai soli residenti UE/SEE, con il principio di parità di trattamento consacrato nell’Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone. La Corte ha sottolineato come tale limitazione si configuri quale discriminazione indiretta fondata sulla residenza del contribuente, risultando, per ciò stesso, priva di giustificazione e in contrasto con gli obblighi pattizi assunti dall’Unione. In tale prospettiva, ha altresì escluso che la clausola di standstill di cui all’art. 13 dell’Accordo possa costituire un fondamento per la legittimazione di restrizioni preesistenti. La decisione si pone nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela dei principi cardine che governano i rapporti tra Stati membri dell’Unione e Paesi terzi, con particolare riguardo al principio di parità di trattamento, alla sua portata applicativa e alle condizioni che ne possono legittimare una deroga, tenuto conto degli effetti prodotti dalle clausole di standstill sul regime delle restrizioni preesistenti alla sottoscrizione d’un accordo tra Stati.

Purpura, A., Il perimetro del principio della parità di trattamento alla luce di una recente sentenza europea, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2025; VOL. XXII-1 (1): 299-318 [https://hdl.handle.net/10807/315376]

Il perimetro del principio della parità di trattamento alla luce di una recente sentenza europea

Purpura, Andrea
2025

Abstract

Con la sentenza C-627/22 del 30 maggio 2024, la CGUE ha sancito l’incompatibilità della normativa tedesca, che circoscrive l’accesso all’imposizione su richiesta ai soli residenti UE/SEE, con il principio di parità di trattamento consacrato nell’Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone. La Corte ha sottolineato come tale limitazione si configuri quale discriminazione indiretta fondata sulla residenza del contribuente, risultando, per ciò stesso, priva di giustificazione e in contrasto con gli obblighi pattizi assunti dall’Unione. In tale prospettiva, ha altresì escluso che la clausola di standstill di cui all’art. 13 dell’Accordo possa costituire un fondamento per la legittimazione di restrizioni preesistenti. La decisione si pone nel solco di una giurisprudenza attenta alla tutela dei principi cardine che governano i rapporti tra Stati membri dell’Unione e Paesi terzi, con particolare riguardo al principio di parità di trattamento, alla sua portata applicativa e alle condizioni che ne possono legittimare una deroga, tenuto conto degli effetti prodotti dalle clausole di standstill sul regime delle restrizioni preesistenti alla sottoscrizione d’un accordo tra Stati.
2025
Italiano
Purpura, A., Il perimetro del principio della parità di trattamento alla luce di una recente sentenza europea, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2025; VOL. XXII-1 (1): 299-318 [https://hdl.handle.net/10807/315376]
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