Il Tribunale di Venezia, adito ante causam in via cautelare in materia societaria, censurabilmente accoglie un’eccezione di arbitrato formulata in forza di una clausola dello statuto contenente un rinvio «mobile» al regolamento della Camera arbitrale di Milano, i cui attuali artt. 26 e 44 attribuiscono agli arbitri ampi poteri di cautela. Si tratta di una delle prime pronunce giurisprudenziali in materia di poteri cautelari degli arbitri, dopo l’approvazione, nel 2022, del nuovo art. 818 c.p.c.
Romano, A., Domanda cautelare ante causam dinanzi al giudice ordinario e poteri degli arbitri, <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2025; (2): 323-327 [https://hdl.handle.net/10807/313005]
Domanda cautelare ante causam dinanzi al giudice ordinario e poteri degli arbitri
Romano, Alberto
2025
Abstract
Il Tribunale di Venezia, adito ante causam in via cautelare in materia societaria, censurabilmente accoglie un’eccezione di arbitrato formulata in forza di una clausola dello statuto contenente un rinvio «mobile» al regolamento della Camera arbitrale di Milano, i cui attuali artt. 26 e 44 attribuiscono agli arbitri ampi poteri di cautela. Si tratta di una delle prime pronunce giurisprudenziali in materia di poteri cautelari degli arbitri, dopo l’approvazione, nel 2022, del nuovo art. 818 c.p.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.