Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia UE ribalta il giudizio espresso dal Tribunale UE nel 2020 e conferma la legittimita` della decisione della Commissione europea nel caso Apple. La pronuncia ribadisce che, per quanto i rulings possano essere esaminati alla luce dell’art. 107 TFUE, da tale disposizione non puo` evincersi l’obbligo di applicare il principio di libera concorrenza in termini orizzontali. La Commissione vi avrebbe fatto ricorso, pero` , solo come metodo di verifica dei risultati cui e` pervenuta applicando l’art. 25 del Tax Consolidation Act irlandese (norma che imporrebbe un metodo di determinazione degli utili sovrapponibile a quello previsto dalla prima fase dell’approccio OCSE). In punto di selettivita` , da un lato si esclude che la Commissione si sia giovata di una presunzione ricollegabile ad un’eventuale natura individuale dell’aiuto (che non sarebbe stato trattato come tale); dall’altro lato si giunge ad affermare che, con riguardo alle misure tributarie, l’esame del vantaggio e quello della selettivita` si sovrappongono, in quanto entrambi i criteri implicano la dimostrazione che la misura fiscale contestata abbia condotto ad una riduzione dell’importo dell’imposta che sarebbe stata normalmente dovuta dal beneficiario della misura se quest’ultimo fosse stato assoggettato ad un regime fiscale «normale», applicabile agli altri contribuenti che si trovavano nella medesima situazione. Cio` su cui, viceversa, la Corte ritiene errata la valutazione del Tribunale concerne la prova del vantaggio. La Commissione non si sarebbe invero limitata ad un approccio per esclusione ma, secondo la Corte, ha confrontato le funzioni esercitate, gli attivi utilizzati e i rischi assunti dall’ASI e dall’AOE tramite, rispettivamente, le loro sedi e le loro succursali irlandesi. Ed e` dall’insieme dell’esame compiuto che essa giunge alla conclusione che i ruling fiscali contestati avessero comportato una riduzione significativa degli utili annuali, concedendo loro un vantaggio selettivo. La mancata produzione di documenti, da parte di ASI e AOE, nella fase amministrativa, induce la Corte ad alcune considerazioni di rilievo in punto di ripartizione dell’onere della prova nella materia degli aiuti di Stato, concludendosi che, nella specie, non fosse sussistente un onere di integrazione istruttoria a carico della Commissione.

Quattrocchi, A., L'epilogo Apple tra vantaggio selettivo e onere della prova, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2024; XXI (4): 1413-1436 [https://hdl.handle.net/10807/312682]

L'epilogo Apple tra vantaggio selettivo e onere della prova

Quattrocchi, Andrea
2024

Abstract

Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia UE ribalta il giudizio espresso dal Tribunale UE nel 2020 e conferma la legittimita` della decisione della Commissione europea nel caso Apple. La pronuncia ribadisce che, per quanto i rulings possano essere esaminati alla luce dell’art. 107 TFUE, da tale disposizione non puo` evincersi l’obbligo di applicare il principio di libera concorrenza in termini orizzontali. La Commissione vi avrebbe fatto ricorso, pero` , solo come metodo di verifica dei risultati cui e` pervenuta applicando l’art. 25 del Tax Consolidation Act irlandese (norma che imporrebbe un metodo di determinazione degli utili sovrapponibile a quello previsto dalla prima fase dell’approccio OCSE). In punto di selettivita` , da un lato si esclude che la Commissione si sia giovata di una presunzione ricollegabile ad un’eventuale natura individuale dell’aiuto (che non sarebbe stato trattato come tale); dall’altro lato si giunge ad affermare che, con riguardo alle misure tributarie, l’esame del vantaggio e quello della selettivita` si sovrappongono, in quanto entrambi i criteri implicano la dimostrazione che la misura fiscale contestata abbia condotto ad una riduzione dell’importo dell’imposta che sarebbe stata normalmente dovuta dal beneficiario della misura se quest’ultimo fosse stato assoggettato ad un regime fiscale «normale», applicabile agli altri contribuenti che si trovavano nella medesima situazione. Cio` su cui, viceversa, la Corte ritiene errata la valutazione del Tribunale concerne la prova del vantaggio. La Commissione non si sarebbe invero limitata ad un approccio per esclusione ma, secondo la Corte, ha confrontato le funzioni esercitate, gli attivi utilizzati e i rischi assunti dall’ASI e dall’AOE tramite, rispettivamente, le loro sedi e le loro succursali irlandesi. Ed e` dall’insieme dell’esame compiuto che essa giunge alla conclusione che i ruling fiscali contestati avessero comportato una riduzione significativa degli utili annuali, concedendo loro un vantaggio selettivo. La mancata produzione di documenti, da parte di ASI e AOE, nella fase amministrativa, induce la Corte ad alcune considerazioni di rilievo in punto di ripartizione dell’onere della prova nella materia degli aiuti di Stato, concludendosi che, nella specie, non fosse sussistente un onere di integrazione istruttoria a carico della Commissione.
2024
Italiano
Quattrocchi, A., L'epilogo Apple tra vantaggio selettivo e onere della prova, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2024; XXI (4): 1413-1436 [https://hdl.handle.net/10807/312682]
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