Una recente sentenza della Cassazione ha per oggetto un caso in cui un testatore ha istituito eredi universali due nipoti, con condizione sospensiva di assistenza e di cura. L’evento dedotto in condizione non si verifica, però, in quanto ad impedirne l’avveramento è lo stesso testatore. Il problema risolto dai giudici della Cassazione è relativo alla conciliazione tra la mancata realizzazione di questo evento – ove la si faccia dipendere da una scelta del testatore – con la mancata revoca, anche solo tacita, della disposizione testamentaria. Si è statuito che, in questo caso, è la condizione a doversi ritenere revocata, sicché la disposizione testamentaria è efficace. L’autore critica questa soluzione, argomentando nel senso opposto dell’inefficacia dell’istituzione ereditaria, in quanto sospensivamente condizionata a un evento non realizzatosi. La condizione testamentaria di assistenza esprime infatti una logica di tipo remuneratorio, onde, mancando obiettivamente la ragione che stava a monte dell’attribuzione ereditaria (la prestazione delle cure), quest’ultima non si giustifica più. La sentenza offre peraltro l’abbrivo per svolgere un ragionamento intorno a due profili di sicuro interesse dogmatico: da una parte, la possibilità di ammettere (e in che misura) una circolazione normativa tra la disciplina del contratto e quella del testamento; dall’altra, i rapporti tra l’interpretazione cosiddetta conservativa del testamento e i processi di ricostruzione della volontà del de cuius.

Portonera, G., Revoca della condizione testamentaria «per condotta incompatibile del disponente»?, <<JUS CIVILE>>, 2025; (1): 149-163 [https://hdl.handle.net/10807/312016]

Revoca della condizione testamentaria «per condotta incompatibile del disponente»?

Portonera, Giuseppe
2025

Abstract

Una recente sentenza della Cassazione ha per oggetto un caso in cui un testatore ha istituito eredi universali due nipoti, con condizione sospensiva di assistenza e di cura. L’evento dedotto in condizione non si verifica, però, in quanto ad impedirne l’avveramento è lo stesso testatore. Il problema risolto dai giudici della Cassazione è relativo alla conciliazione tra la mancata realizzazione di questo evento – ove la si faccia dipendere da una scelta del testatore – con la mancata revoca, anche solo tacita, della disposizione testamentaria. Si è statuito che, in questo caso, è la condizione a doversi ritenere revocata, sicché la disposizione testamentaria è efficace. L’autore critica questa soluzione, argomentando nel senso opposto dell’inefficacia dell’istituzione ereditaria, in quanto sospensivamente condizionata a un evento non realizzatosi. La condizione testamentaria di assistenza esprime infatti una logica di tipo remuneratorio, onde, mancando obiettivamente la ragione che stava a monte dell’attribuzione ereditaria (la prestazione delle cure), quest’ultima non si giustifica più. La sentenza offre peraltro l’abbrivo per svolgere un ragionamento intorno a due profili di sicuro interesse dogmatico: da una parte, la possibilità di ammettere (e in che misura) una circolazione normativa tra la disciplina del contratto e quella del testamento; dall’altra, i rapporti tra l’interpretazione cosiddetta conservativa del testamento e i processi di ricostruzione della volontà del de cuius.
2025
Italiano
Portonera, G., Revoca della condizione testamentaria «per condotta incompatibile del disponente»?, <<JUS CIVILE>>, 2025; (1): 149-163 [https://hdl.handle.net/10807/312016]
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