Il saggio muove da tre domande e elabora una teoria sulla dimensione giuslavoristica della nozione di adeguatezza degli assetti aziendali di cui all’art. 2086 c.c., la quale qui si dimostra che possa coincidere con l’obbligo di introdurre tecnologia avanzata, anche nella forma di intelligenza artificiale, per mitigare i rischi da lavoro. Le domande sono le seguenti: (i) nella formulazione del nuovo art. 2086, co. 2, c.c. (assetti adeguati) può essere ricompreso anche l’obbligo di introduzione di quella tecnologia avanzata (intelligenza artificiale/robot) che è funzionale alla mitigazione/prevenzione dei rischi da lavoro, tra cui infortuni e tecnopatie? (ii) Se sì, la categoria di imprenditore/datore di lavoro, anche per i fini che qui trattiamo, come e se può essere ridefinita, ampliata, riconcettualizzata? (iii) E ancora, qualora le risposte alle prime due domande fossero positive, quale potrebbe essere il ruolo della contrattazione collettiva decentrata sul controllo ex ante, in fieri, ex post, dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, intesi anche di introduzione a livello aziendale di tecnologia volta alla mitigazione di quei rischi da lavoro?
Faioli, M., Adeguatezza ex art. 2086 c.c. e obbligo di introdurre tecnologia avanzata per mitigare i rischi da lavoro, <<FEDERALISMI.IT>>, 2025; 2025 (6): 143-157 [https://hdl.handle.net/10807/311471]
Adeguatezza ex art. 2086 c.c. e obbligo di introdurre tecnologia avanzata per mitigare i rischi da lavoro
Faioli, Michele
Primo
2025
Abstract
Il saggio muove da tre domande e elabora una teoria sulla dimensione giuslavoristica della nozione di adeguatezza degli assetti aziendali di cui all’art. 2086 c.c., la quale qui si dimostra che possa coincidere con l’obbligo di introdurre tecnologia avanzata, anche nella forma di intelligenza artificiale, per mitigare i rischi da lavoro. Le domande sono le seguenti: (i) nella formulazione del nuovo art. 2086, co. 2, c.c. (assetti adeguati) può essere ricompreso anche l’obbligo di introduzione di quella tecnologia avanzata (intelligenza artificiale/robot) che è funzionale alla mitigazione/prevenzione dei rischi da lavoro, tra cui infortuni e tecnopatie? (ii) Se sì, la categoria di imprenditore/datore di lavoro, anche per i fini che qui trattiamo, come e se può essere ridefinita, ampliata, riconcettualizzata? (iii) E ancora, qualora le risposte alle prime due domande fossero positive, quale potrebbe essere il ruolo della contrattazione collettiva decentrata sul controllo ex ante, in fieri, ex post, dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, intesi anche di introduzione a livello aziendale di tecnologia volta alla mitigazione di quei rischi da lavoro?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.