Il 10 dicembre 2024 il Consiglio dell’Economia e Finanza dell’Unione europea ha approvato la Direttiva Faster [Ecofin 577, Fasc. 115, 9925(COM)]. Con essa si unificheranno, in tutta l’Unione, entro il 1° gennaio 2030, le procedure di esenzione e di rimborso delle c.d. “ritenute alla fonte in eccesso”, conseguenti all’erogazione di dividendi e interessi provenienti da investimenti finanziari europei. L’obiettivo programmatico è garantire alle persone fisiche, residenti in Europa, di ottenere rapidamente il rimborso o l’esenzione delle ritenute subite nel diverso Stato europeo, fonte dell’investimento. Il legislatore europeo persegue tale fine seguendo tre direttrici. In primo luogo, viene istituito il certificato di residenza fiscale comune (eTRC), che consente la celere identificazione dell’investirore e dello Stato di sua residenza fiscale. In secondo luogo, sono state disciplinate due “procedure accelerate”, funzionali ad eliminare fenomi di doppia imposizione, quali la c.d. “esenzione alla fonte” e il c.d. “rimborso rapido”. Infine, è stato istituito un obbligo di comunicazione, standardizzato in tutta Europa, gravante in capo agli intermediari finanziari certificati (CFI), così da facilitare l’autorità fiscale di ogni signolo Stato membro ad individuare le operazioni finanziarie transfrontaliere.
Tropea, A., (Abstract) Direttiva Faster. Imposizione europea degli investimenti finanziari transfrontalieri, <<TAX NEWS>>, 2024; 2024 (2): 460-465 [https://hdl.handle.net/10807/311016]
Direttiva Faster. Imposizione europea degli investimenti finanziari transfrontalieri
Tropea, Alessandro
2024
Abstract
Il 10 dicembre 2024 il Consiglio dell’Economia e Finanza dell’Unione europea ha approvato la Direttiva Faster [Ecofin 577, Fasc. 115, 9925(COM)]. Con essa si unificheranno, in tutta l’Unione, entro il 1° gennaio 2030, le procedure di esenzione e di rimborso delle c.d. “ritenute alla fonte in eccesso”, conseguenti all’erogazione di dividendi e interessi provenienti da investimenti finanziari europei. L’obiettivo programmatico è garantire alle persone fisiche, residenti in Europa, di ottenere rapidamente il rimborso o l’esenzione delle ritenute subite nel diverso Stato europeo, fonte dell’investimento. Il legislatore europeo persegue tale fine seguendo tre direttrici. In primo luogo, viene istituito il certificato di residenza fiscale comune (eTRC), che consente la celere identificazione dell’investirore e dello Stato di sua residenza fiscale. In secondo luogo, sono state disciplinate due “procedure accelerate”, funzionali ad eliminare fenomi di doppia imposizione, quali la c.d. “esenzione alla fonte” e il c.d. “rimborso rapido”. Infine, è stato istituito un obbligo di comunicazione, standardizzato in tutta Europa, gravante in capo agli intermediari finanziari certificati (CFI), così da facilitare l’autorità fiscale di ogni signolo Stato membro ad individuare le operazioni finanziarie transfrontaliere.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.