Questo breve saggio è dedicato alla peculiare figura di diritto potestativo riconosciuta dal comma 3 dell’art. 173 CCII al promissario acquirente di immobile ad uso abitativo o destinato a sede principale della propria attività di impresa. La sua peculiarità risiede nella necessità che il suo esercizio si cali in seno ad una domanda giudiziale di esecuzione del contratto preliminare, soggetta al concorso formale e quindi al rito di verificazione del passivo, entro i termini previsti per le domande di insinuazione. Non si tratta dell’azione ex art. 2932 c.c. ma di una peculiare azione di riscatto prevista a tutela del diritto di abitazione, che pone la curatela in una situazione giuridica di soggezione. Viene quindi esaminato il coordinamento tra il comma 3 ed il comma 4 dell’art. 173 CCII, relativo al potere purgativo del giudice delegato, nel senso che in questo caso non interviene una vendita definitiva tra il promissario acquirente e il curatore, come invece avveniva nel regime previgente fallimentare.
Muroni, R., La nuova figura della domanda giudiziale di esecuzione del contratto preliminare prevista nel comma 3 dell’art. 173 CCII, <<DIRITTO DELLA CRISI>>, 2025; 2025 (N/A): N/A-N/A [https://hdl.handle.net/10807/307497]
La nuova figura della domanda giudiziale di esecuzione del contratto preliminare prevista nel comma 3 dell’art. 173 CCII
Muroni, RaffaellaPrimo
2025
Abstract
Questo breve saggio è dedicato alla peculiare figura di diritto potestativo riconosciuta dal comma 3 dell’art. 173 CCII al promissario acquirente di immobile ad uso abitativo o destinato a sede principale della propria attività di impresa. La sua peculiarità risiede nella necessità che il suo esercizio si cali in seno ad una domanda giudiziale di esecuzione del contratto preliminare, soggetta al concorso formale e quindi al rito di verificazione del passivo, entro i termini previsti per le domande di insinuazione. Non si tratta dell’azione ex art. 2932 c.c. ma di una peculiare azione di riscatto prevista a tutela del diritto di abitazione, che pone la curatela in una situazione giuridica di soggezione. Viene quindi esaminato il coordinamento tra il comma 3 ed il comma 4 dell’art. 173 CCII, relativo al potere purgativo del giudice delegato, nel senso che in questo caso non interviene una vendita definitiva tra il promissario acquirente e il curatore, come invece avveniva nel regime previgente fallimentare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.