Nel pagamento effettuato con bonifico non pare sufficiente che il debitore impartisca alla propria banca l’« ordine » di pagamento prima del termine di scadenza dell’obbligazione pecuniaria, essendo necessario, affinché l’adempimento sia tempestivo, che il creditore riceva entro il termine previsto la disponibilità della somma sul proprio conto. La pronuncia in commento, nell’affermare la valenza delle regole generali in materia di adempimento, precisa come il debitore debba curare di effettuare l’ordine di bonifico entro un termine congruo affinché poi il creditore riceva effettivamente la prestazione in modo tempestivo. Bisogna considerare, tuttavia, che anche quando il debitore sia stato diligente nell’effettuare l’ordine con un certo anticipo, resta responsabile — ai sensi dell’art. 1228 c.c. — del ritardo imputabile alla propria banca, non invece del ritardo dovuto all’intermediario scelto dal creditore.
Schiavone, G., Pagamento con "bonifico", responsabilità del debitore "ordinante" e clausola penale, <<RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA>>, 2024; Responsa (4): 1232-1240 [https://hdl.handle.net/10807/306556]
Pagamento con "bonifico", responsabilità del debitore "ordinante" e clausola penale
Schiavone, Giovanni
2024
Abstract
Nel pagamento effettuato con bonifico non pare sufficiente che il debitore impartisca alla propria banca l’« ordine » di pagamento prima del termine di scadenza dell’obbligazione pecuniaria, essendo necessario, affinché l’adempimento sia tempestivo, che il creditore riceva entro il termine previsto la disponibilità della somma sul proprio conto. La pronuncia in commento, nell’affermare la valenza delle regole generali in materia di adempimento, precisa come il debitore debba curare di effettuare l’ordine di bonifico entro un termine congruo affinché poi il creditore riceva effettivamente la prestazione in modo tempestivo. Bisogna considerare, tuttavia, che anche quando il debitore sia stato diligente nell’effettuare l’ordine con un certo anticipo, resta responsabile — ai sensi dell’art. 1228 c.c. — del ritardo imputabile alla propria banca, non invece del ritardo dovuto all’intermediario scelto dal creditore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.