La lacunosa disciplina del fermo amministrativo dei beni mobili registrati ha reso molto complesso individuare con certezza il giudice avente giurisdizione per l'impugnazione dei relativi provvedimenti, in quanto la natura giuridica stessa dell'istituto era controversa. Il legislatore, preso atto del contrasto giurisprudenziale in materia, è intervenuto con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, all'art. 35, comma 26 quinquies, con il quale ha inserito nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili avanti le Commissioni tributarie, contenuto nel comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il "fermo dei beni mobili registrati", di cui all'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili", prevista dall'art. 77 dello stesso decreto. Successivamente la Corte di Cassazione a sezioni unite, con l'ordinanza n. 14831 del 5 giugno 2008, ritorna sulla questione della giurisdizione in tema di fermo alla luce delle precisazioni formulate dalla Corte costituzionale con le sentenze 14 marzo 2008, n. 64 e del 14 maggio 2008, n. 130, nelle quali viene ribadito che la giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102, comma 2, Cost., risulta imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto.

Achilli, V., IL "DEFINITIVO" ORIENTAMENTO IN TEMA DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SUL FERMO AMMINISTRATIVO, <<GIUSTIZIA TRIBUTARIA>>, 2010; (1): 5-15 [http://hdl.handle.net/10807/30089]

IL "DEFINITIVO" ORIENTAMENTO IN TEMA DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SUL FERMO AMMINISTRATIVO

Achilli, Vito
2010

Abstract

La lacunosa disciplina del fermo amministrativo dei beni mobili registrati ha reso molto complesso individuare con certezza il giudice avente giurisdizione per l'impugnazione dei relativi provvedimenti, in quanto la natura giuridica stessa dell'istituto era controversa. Il legislatore, preso atto del contrasto giurisprudenziale in materia, è intervenuto con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, all'art. 35, comma 26 quinquies, con il quale ha inserito nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili avanti le Commissioni tributarie, contenuto nel comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il "fermo dei beni mobili registrati", di cui all'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili", prevista dall'art. 77 dello stesso decreto. Successivamente la Corte di Cassazione a sezioni unite, con l'ordinanza n. 14831 del 5 giugno 2008, ritorna sulla questione della giurisdizione in tema di fermo alla luce delle precisazioni formulate dalla Corte costituzionale con le sentenze 14 marzo 2008, n. 64 e del 14 maggio 2008, n. 130, nelle quali viene ribadito che la giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102, comma 2, Cost., risulta imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto.
2010
Italiano
Achilli, V., IL "DEFINITIVO" ORIENTAMENTO IN TEMA DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SUL FERMO AMMINISTRATIVO, <<GIUSTIZIA TRIBUTARIA>>, 2010; (1): 5-15 [http://hdl.handle.net/10807/30089]
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