L'agevolazione è disciplinata dalla nota 2 bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, richiamata dal numero 21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, la quale prevede l'applicazione dei benefici fiscali agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso ed agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse. Per fruire del regime agevolato, occorre che l'abitazione oggetto dell'acquisto non sia "di lusso", secondo le caratteristiche indicate dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969, e che l'immobile si trovi nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza (o intenda stabilirla entro diciotto mesi dal rogito).
Achilli, V., NOTE IN TEMA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FISCALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA, <<GIUSTIZIA TRIBUTARIA>>, 2009; (3): 5-15 [http://hdl.handle.net/10807/30088]
NOTE IN TEMA DI DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE FISCALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Achilli, Vito
2009
Abstract
L'agevolazione è disciplinata dalla nota 2 bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, richiamata dal numero 21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, la quale prevede l'applicazione dei benefici fiscali agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso ed agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse. Per fruire del regime agevolato, occorre che l'abitazione oggetto dell'acquisto non sia "di lusso", secondo le caratteristiche indicate dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969, e che l'immobile si trovi nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza (o intenda stabilirla entro diciotto mesi dal rogito).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.