La sentenza della Corte d’appello di Milano del 26 gennaio 2024, emessa in un giudizio di regresso contro due presunti interponenti di trust, a seguito di un accordo di adesione relativo a contestazioni scali dell’Agenzia delle Entrate, consente di sviluppare alcune ri essioni sui concetti di inesistenza e interposizione dei trust. L’interposizione di un trust è rilevabile solo in presenza di prova concreta di un accordo simulatorio; in mancanza di tale prova, il trust va considerato valido ed e cace. Inoltre, è necessario distinguere l’interposizione dall’inesistenza del trust, che emerge solo in assenza dei requisiti essenziali dell’istituto. In ne, la sentenza ribadisce che l’accertamento con adesione raggiunto da alcuni contribuenti con il sco non può essere utilizzato nei confronti di altri contribuenti (terzi rispetto all’accordo) che non abbiano partecipato o sottoscritto l’accordo medesimo.
Allena, M., Volontè, U., Inesistenza ed interposizione del trust: autonomia concettuale, onere della prova ed e cacia soggettiva dell’adesione tributaria (App. Milano, 26 gennaio 2024), <<TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE>>, 2024; 2024 (6): 1007-1016 [https://hdl.handle.net/10807/300097]
Inesistenza ed interposizione del trust: autonomia concettuale, onere della prova ed e cacia soggettiva dell’adesione tributaria (App. Milano, 26 gennaio 2024)
Allena, Marco
Primo
;
2024
Abstract
La sentenza della Corte d’appello di Milano del 26 gennaio 2024, emessa in un giudizio di regresso contro due presunti interponenti di trust, a seguito di un accordo di adesione relativo a contestazioni scali dell’Agenzia delle Entrate, consente di sviluppare alcune ri essioni sui concetti di inesistenza e interposizione dei trust. L’interposizione di un trust è rilevabile solo in presenza di prova concreta di un accordo simulatorio; in mancanza di tale prova, il trust va considerato valido ed e cace. Inoltre, è necessario distinguere l’interposizione dall’inesistenza del trust, che emerge solo in assenza dei requisiti essenziali dell’istituto. In ne, la sentenza ribadisce che l’accertamento con adesione raggiunto da alcuni contribuenti con il sco non può essere utilizzato nei confronti di altri contribuenti (terzi rispetto all’accordo) che non abbiano partecipato o sottoscritto l’accordo medesimo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.