Il contributo muove dalla presa di coscienza del carattere non-neutrale dello «spazio» (fisico, architettonico) rispetto alla costruzione del discorso giuridico e dalla connotazione, tipicamente foucaultiana, che lo inquadra come proiezione estetica dei rapporti sociali e delle relazioni di potere che vi insistono. Questo rapporto di reciproco condizionamento affiora, in modo particolare, in quegli spazi oppositivi (con Foucault, «spazi altri», «eterotopie») che sono essenzialmente (anche) i luoghi dell’attraversamento, in un senso che in parte richiama quello espresso da Walter Benjamin nei Passages de Paris e che, nel tempo della modernità «radicale», sopravanzano i luoghi c.d. antropologici o identitari, trovando nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti la loro più compiuta realizzazione; gli «spazi altri» sono anzitutto territori della complessità e della «eccedenza»: di informazioni disponibili, di reti intersoggettive, di rischi spesso dominati dal progresso della tecnica. Individuando nel settore della navigazione aerea un punto di osservazione privilegiato delle richiamate dinamiche, lo scritto riflette sulla necessità di introdurre «forme selettive del rimprovero colposo» rivolte, benché i tempi per una generale rimeditazione dell’articolo 43 c.p. si ritengano «maturi», a particolari categorie di gestori del rischio – in specie, gli air traffic controller – a fronte di eventi avversi che si producano negli spazi di volo controllato; l’idea va, più precisamente, nel senso di limitare la rilevanza penale delle condotte inosservanti alla sola colpa grave, della quale si propone una definizione, elaborando altresì indici utili a coadiuvare la determinazione del grado. Il restringimento dell’area della tipicità colposa risulta, in sostanza, funzionale a una esigenza di svecchiamento della colpa penale, pur con la specificazione secondo cui il carattere sistemico-organizzativo che connota la genesi di eventi lesivi nei «contro-spazi» solleciterebbe un passaggio dal piano individuale a quello collettivo dell’imputazione e, dunque, un «riposizionamento» della responsabilità dalla persona fisica all’ente, in un modo che incentivi l’effettiva emancipazione da una – tuttora radicata – dimensione antropica della vicenda ascrittiva.

Greco, E., Spazio sociale, non-luoghi, eterotopie nella «modernità radicale» del fatto colposo. Il settore della navigazione aerea come punto di osservazione privilegiato per ripensare la colpa grave, <<LA LEGISLAZIONE PENALE>>, 2024; (giugno): 1-47 [https://hdl.handle.net/10807/297422]

Spazio sociale, non-luoghi, eterotopie nella «modernità radicale» del fatto colposo. Il settore della navigazione aerea come punto di osservazione privilegiato per ripensare la colpa grave

Greco, Eliana
2024

Abstract

Il contributo muove dalla presa di coscienza del carattere non-neutrale dello «spazio» (fisico, architettonico) rispetto alla costruzione del discorso giuridico e dalla connotazione, tipicamente foucaultiana, che lo inquadra come proiezione estetica dei rapporti sociali e delle relazioni di potere che vi insistono. Questo rapporto di reciproco condizionamento affiora, in modo particolare, in quegli spazi oppositivi (con Foucault, «spazi altri», «eterotopie») che sono essenzialmente (anche) i luoghi dell’attraversamento, in un senso che in parte richiama quello espresso da Walter Benjamin nei Passages de Paris e che, nel tempo della modernità «radicale», sopravanzano i luoghi c.d. antropologici o identitari, trovando nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti la loro più compiuta realizzazione; gli «spazi altri» sono anzitutto territori della complessità e della «eccedenza»: di informazioni disponibili, di reti intersoggettive, di rischi spesso dominati dal progresso della tecnica. Individuando nel settore della navigazione aerea un punto di osservazione privilegiato delle richiamate dinamiche, lo scritto riflette sulla necessità di introdurre «forme selettive del rimprovero colposo» rivolte, benché i tempi per una generale rimeditazione dell’articolo 43 c.p. si ritengano «maturi», a particolari categorie di gestori del rischio – in specie, gli air traffic controller – a fronte di eventi avversi che si producano negli spazi di volo controllato; l’idea va, più precisamente, nel senso di limitare la rilevanza penale delle condotte inosservanti alla sola colpa grave, della quale si propone una definizione, elaborando altresì indici utili a coadiuvare la determinazione del grado. Il restringimento dell’area della tipicità colposa risulta, in sostanza, funzionale a una esigenza di svecchiamento della colpa penale, pur con la specificazione secondo cui il carattere sistemico-organizzativo che connota la genesi di eventi lesivi nei «contro-spazi» solleciterebbe un passaggio dal piano individuale a quello collettivo dell’imputazione e, dunque, un «riposizionamento» della responsabilità dalla persona fisica all’ente, in un modo che incentivi l’effettiva emancipazione da una – tuttora radicata – dimensione antropica della vicenda ascrittiva.
2024
Italiano
Greco, E., Spazio sociale, non-luoghi, eterotopie nella «modernità radicale» del fatto colposo. Il settore della navigazione aerea come punto di osservazione privilegiato per ripensare la colpa grave, <<LA LEGISLAZIONE PENALE>>, 2024; (giugno): 1-47 [https://hdl.handle.net/10807/297422]
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