La pubblicazione si occupa di evidenziare il ruolo del giudice nazionale nell ambito della procedura di recupero di un aiuto di Stato illegittimo. La giurisprudenza comunitaria in materia prevede che il rimborso integrale dell aiuto di Stato illegittimo deve essere, in linea di principio, imposto dal giudice nazionale; questi deve ordinare il recupero semplicemente se la misura non è stata notificata, cioè nel caso in cui l aiuto sia illegale e non addentrarsi nell esame della compatibilità della misura con l art. 107, nn. 2 e 3 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE). La valutazione inerente la compatibilità della misura è, infatti, compito esclusivo della Commissione Europea la quale, salvo eccezioni, ordina il recupero solo dopo aver controllato e negato la compatibilità della misura. Gli organi giurisdizionali comunitari hanno, tuttavia, affermato che l obbligo di recupero dei giudici nazionali non è assoluto, in virtù del fatto che si manifestino circostanze eccezionali.
Squaratti, V., Gli aiuti pubblici alle imprese: circostanze eccezionali che giustificano la limitazione da parte dei giudici nazionali dell'obbligo di restituzione dell'aiuto incompatibile, <<DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO>>, 2010; 2010 (III): 1286-1292 [http://hdl.handle.net/10807/29149]
Gli aiuti pubblici alle imprese: circostanze eccezionali che giustificano la limitazione da parte dei giudici nazionali dell'obbligo di restituzione dell'aiuto incompatibile
Squaratti, Vera
2010
Abstract
La pubblicazione si occupa di evidenziare il ruolo del giudice nazionale nell ambito della procedura di recupero di un aiuto di Stato illegittimo. La giurisprudenza comunitaria in materia prevede che il rimborso integrale dell aiuto di Stato illegittimo deve essere, in linea di principio, imposto dal giudice nazionale; questi deve ordinare il recupero semplicemente se la misura non è stata notificata, cioè nel caso in cui l aiuto sia illegale e non addentrarsi nell esame della compatibilità della misura con l art. 107, nn. 2 e 3 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE). La valutazione inerente la compatibilità della misura è, infatti, compito esclusivo della Commissione Europea la quale, salvo eccezioni, ordina il recupero solo dopo aver controllato e negato la compatibilità della misura. Gli organi giurisdizionali comunitari hanno, tuttavia, affermato che l obbligo di recupero dei giudici nazionali non è assoluto, in virtù del fatto che si manifestino circostanze eccezionali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.