Il lavoro analizza i presupposti scientifici e razionali dello statuto giuridico che la legge n. 40/2004 riconosce all'embrione umano, in relazione al coingolgimento degli embrioni nella procreazione medicalmente assistita e al problema dei criteri che debbano caratterizzare la generazione umana. Viene evidenziato, specie con riguardo al tema della diagnosi preimpiantatoria su embrioni, il rapporto di continuità tra i principi affermati nella legge n. 194/1978 e le scelte compiute dalla legge n. 40/2004.
Eusebi, L., La vita individuale precoce: soltanto materiale biologico?, <<LA LEGISLAZIONE PENALE>>, 2005; (3): 357-368 [http://hdl.handle.net/10807/28679]
La vita individuale precoce: soltanto materiale biologico?
Eusebi, Luciano
2005
Abstract
Il lavoro analizza i presupposti scientifici e razionali dello statuto giuridico che la legge n. 40/2004 riconosce all'embrione umano, in relazione al coingolgimento degli embrioni nella procreazione medicalmente assistita e al problema dei criteri che debbano caratterizzare la generazione umana. Viene evidenziato, specie con riguardo al tema della diagnosi preimpiantatoria su embrioni, il rapporto di continuità tra i principi affermati nella legge n. 194/1978 e le scelte compiute dalla legge n. 40/2004.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.