Il saggio esamina la categoria della norma inderogabile attraverso un confronto sistematico tra diritto civile e diritto del lavoro Da questa prospettiva la disciplina lavoristica appare in grado di dare un significativo contributo alla migliore comprensione dell’intero diritto dei contratti, soprattutto nella misura in cui rende oltremodo evidente che l’esistenza di un mercato competitivo, se pure garantisce l’allocazione ottimale delle risorse, non necessariamente assicura la giustizia contrattuale né impedisce che le disparità di potere economico si traducano in un regolamento negoziale che avvantaggi eccessivamente una parte a danno di interessi superiori dell’altra. Al fine di proteggere il contraente più debole l’ordinamento limita pertanto la libertà dei contraenti di determinarne il contenuto, così come quella di sciogliere il rapporto che essi hanno liberamente costituito. Si giustifica pertanto una ricostruzione dell’inderogabilità in termini d’indisponibilità di un interesse, che fa capo al lavoratore e non già all’intera collettività. Al fine di individuare la norma inderogabile l’interprete dovrà pertanto accertare, sulla base di una indagine di stretto diritto positivo, la sussistenza di un preciso elemento di indisponibilità nella fattispecie legale o nella disciplina applicabile in caso di violazione della norma, non potendosi invece condividere l’opinione che desume l’inderogabilità di tali norme dall’interesse della collettività alla protezione del lavoratore come contraente debole, indipendentemente dall’esame della tutela normativamente prevista.

Albanese, A., La norma inderogabile nel diritto civile e nel diritto del lavoro tra efficienza del mercato e tutela della persona, <<RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE>>, 2008; (2): 165-181 [http://hdl.handle.net/10807/28513]

La norma inderogabile nel diritto civile e nel diritto del lavoro tra efficienza del mercato e tutela della persona

Albanese, Antonio
2008

Abstract

Il saggio esamina la categoria della norma inderogabile attraverso un confronto sistematico tra diritto civile e diritto del lavoro Da questa prospettiva la disciplina lavoristica appare in grado di dare un significativo contributo alla migliore comprensione dell’intero diritto dei contratti, soprattutto nella misura in cui rende oltremodo evidente che l’esistenza di un mercato competitivo, se pure garantisce l’allocazione ottimale delle risorse, non necessariamente assicura la giustizia contrattuale né impedisce che le disparità di potere economico si traducano in un regolamento negoziale che avvantaggi eccessivamente una parte a danno di interessi superiori dell’altra. Al fine di proteggere il contraente più debole l’ordinamento limita pertanto la libertà dei contraenti di determinarne il contenuto, così come quella di sciogliere il rapporto che essi hanno liberamente costituito. Si giustifica pertanto una ricostruzione dell’inderogabilità in termini d’indisponibilità di un interesse, che fa capo al lavoratore e non già all’intera collettività. Al fine di individuare la norma inderogabile l’interprete dovrà pertanto accertare, sulla base di una indagine di stretto diritto positivo, la sussistenza di un preciso elemento di indisponibilità nella fattispecie legale o nella disciplina applicabile in caso di violazione della norma, non potendosi invece condividere l’opinione che desume l’inderogabilità di tali norme dall’interesse della collettività alla protezione del lavoratore come contraente debole, indipendentemente dall’esame della tutela normativamente prevista.
2008
Italiano
Albanese, A., La norma inderogabile nel diritto civile e nel diritto del lavoro tra efficienza del mercato e tutela della persona, <<RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE>>, 2008; (2): 165-181 [http://hdl.handle.net/10807/28513]
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