Il saggio esamina la nuova disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali con particolare attenzione ai rapporti tra attività giurisdizionale e autonomia privata.Da questa prospettiva si esclude che il procedimento di mediazione sia una fase meramente preparatoria del successivo ed eventuale processo contenzioso. Ne deriva - come corollario - che la scelta convenzionale dell'organismo di conciliazione non configura una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria e non deve essere specificamente sottoscritta ove pure sia inserita in condizioni generali di contratto. Tale pattuizione assume invece carattere vessatorio solo ove in concreto determini un significativo squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Per altro verso le finalità della mediazione, diverse e complementari rispetto a quelle del processo, possono legittimare la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione anche oneroso, purché questa nella sua configurazione normativa si ponga non già come strumento per deflazionare il carico giudiziario, ma come mezzo per per la ricerca di soluzioni, che non sono imposte dall'esterno, ma sono autonomamente raggiunte dalle parti.

Albanese, A., Dalla giurisdizione alla conciliazione. Riflessioni sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali, <<EUROPA E DIRITTO PRIVATO>>, 2012; (Gennaio): 237-253 [http://hdl.handle.net/10807/28493]

Dalla giurisdizione alla conciliazione. Riflessioni sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali

Albanese, Antonio
2012

Abstract

Il saggio esamina la nuova disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali con particolare attenzione ai rapporti tra attività giurisdizionale e autonomia privata.Da questa prospettiva si esclude che il procedimento di mediazione sia una fase meramente preparatoria del successivo ed eventuale processo contenzioso. Ne deriva - come corollario - che la scelta convenzionale dell'organismo di conciliazione non configura una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria e non deve essere specificamente sottoscritta ove pure sia inserita in condizioni generali di contratto. Tale pattuizione assume invece carattere vessatorio solo ove in concreto determini un significativo squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Per altro verso le finalità della mediazione, diverse e complementari rispetto a quelle del processo, possono legittimare la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione anche oneroso, purché questa nella sua configurazione normativa si ponga non già come strumento per deflazionare il carico giudiziario, ma come mezzo per per la ricerca di soluzioni, che non sono imposte dall'esterno, ma sono autonomamente raggiunte dalle parti.
2012
Italiano
Albanese, A., Dalla giurisdizione alla conciliazione. Riflessioni sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali, <<EUROPA E DIRITTO PRIVATO>>, 2012; (Gennaio): 237-253 [http://hdl.handle.net/10807/28493]
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