Le norme di diritto internazionale privato assolvono una funzione che si può definire relazionale. Spetta a loro stabilire in quali circostanze ed in che modo l’ordinamento del foro si apra, in funzione della regolamentazione di fattispecie di natura privatistica, a valori giuridici di altri ordinamenti statali. Questa apertura assume forme differenti a seconda della esigenza pratica che si tratta di soddisfare e delle norme impiegate per rispondervi. Le norme sui conflitti di leggi, cioè quelle deputate ad individuare la legge applicabile alla situazione considerata, chiedono talora alle autorità del foro di prendere a parametro, nell’esercizio delle loro funzioni, le regole generali ed astratte di un ordinamento straniero. Le norme che disciplinano l’efficacia delle decisioni e degli atti stranieri dispongono che, a certe condizioni, debba tenersi per deciso o per accertato nel foro quanto sia stato deciso o accertato dalle autorità di uno Stato straniero. In ogni apertura verso l’altro è insito un rischio. La legge straniera che le norme di conflitto rende applicabile nel foro potrebbe essere ispirata a valori che contraddicono quelli del foro; la sentenza straniera di cui viene prospettato il riconoscimento e l’esecuzione potrebbe consacrare un assetto che il foro considera ingiusto o essere il frutto di un procedimento che il foro non considera equo. Da qui la predisposizione di speciali salvaguardie volte a scongiurare questo pericolo, a partire dalla c.d. eccezione di ordine pubblico, vale a dire la previsione in virtù della quale la legge richiamata dalle norme di conflitto non deve e non può essere applicata allorché la sua applicazione produrrebbe effetti incompatibili con i valori che definiscono l’identità dell’ordinamento del foro, e – analogamente – la sentenza straniera, anche quando siano riunite le condizioni che normalmente bastano a garantirne l’efficacia nel foro, non può e non deve trovare attuazione quando il suo riconoscimento si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con quei medesimi valori. L’immagine che si è appena tratteggiata – quella di un ordinamento che difende i propri valori, messi a repentaglio dal contatto con valori stranieri – racconta, in realtà, solo una parte della storia. Chi scorge nell’apertura propiziata dalle norme di diritto internazionale privato un pericolo per i valori del foro, spesso non vede che proprio tale apertura costituisce, in realtà, un modo particolare per realizzare i valori dell’ordinamento. In altre parole, sono gli stessi valori del foro che impongono, in qualche caso, di aprire l’ordinamento locale alle regole generali ed astratte di un paese diverso o ai provvedimenti delle relative autorità. Una chiusura preconcetta verso l’esterno, in nome della sua diversità, costituirebbe un ostacolo alla realizzazione piena ed efficiente di quei valori.

Franzina, P., La difesa dei valori fondamentali dell’ordinamento italiano nel diritto internazionale privato delle persone, della famiglia e delle successioni, in Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale - Atti del Convegno Federnotizie 2022, (Milano, 14-14 October 2022), Federnotizie, Milano 2023: 2-8 [https://hdl.handle.net/10807/278625]

La difesa dei valori fondamentali dell’ordinamento italiano nel diritto internazionale privato delle persone, della famiglia e delle successioni

Franzina, Pietro
2023

Abstract

Le norme di diritto internazionale privato assolvono una funzione che si può definire relazionale. Spetta a loro stabilire in quali circostanze ed in che modo l’ordinamento del foro si apra, in funzione della regolamentazione di fattispecie di natura privatistica, a valori giuridici di altri ordinamenti statali. Questa apertura assume forme differenti a seconda della esigenza pratica che si tratta di soddisfare e delle norme impiegate per rispondervi. Le norme sui conflitti di leggi, cioè quelle deputate ad individuare la legge applicabile alla situazione considerata, chiedono talora alle autorità del foro di prendere a parametro, nell’esercizio delle loro funzioni, le regole generali ed astratte di un ordinamento straniero. Le norme che disciplinano l’efficacia delle decisioni e degli atti stranieri dispongono che, a certe condizioni, debba tenersi per deciso o per accertato nel foro quanto sia stato deciso o accertato dalle autorità di uno Stato straniero. In ogni apertura verso l’altro è insito un rischio. La legge straniera che le norme di conflitto rende applicabile nel foro potrebbe essere ispirata a valori che contraddicono quelli del foro; la sentenza straniera di cui viene prospettato il riconoscimento e l’esecuzione potrebbe consacrare un assetto che il foro considera ingiusto o essere il frutto di un procedimento che il foro non considera equo. Da qui la predisposizione di speciali salvaguardie volte a scongiurare questo pericolo, a partire dalla c.d. eccezione di ordine pubblico, vale a dire la previsione in virtù della quale la legge richiamata dalle norme di conflitto non deve e non può essere applicata allorché la sua applicazione produrrebbe effetti incompatibili con i valori che definiscono l’identità dell’ordinamento del foro, e – analogamente – la sentenza straniera, anche quando siano riunite le condizioni che normalmente bastano a garantirne l’efficacia nel foro, non può e non deve trovare attuazione quando il suo riconoscimento si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con quei medesimi valori. L’immagine che si è appena tratteggiata – quella di un ordinamento che difende i propri valori, messi a repentaglio dal contatto con valori stranieri – racconta, in realtà, solo una parte della storia. Chi scorge nell’apertura propiziata dalle norme di diritto internazionale privato un pericolo per i valori del foro, spesso non vede che proprio tale apertura costituisce, in realtà, un modo particolare per realizzare i valori dell’ordinamento. In altre parole, sono gli stessi valori del foro che impongono, in qualche caso, di aprire l’ordinamento locale alle regole generali ed astratte di un paese diverso o ai provvedimenti delle relative autorità. Una chiusura preconcetta verso l’esterno, in nome della sua diversità, costituirebbe un ostacolo alla realizzazione piena ed efficiente di quei valori.
2023
Italiano
Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale - Atti del Convegno Federnotizie 2022
Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale - Convegno Federnotizie 2022
Milano
14-ott-2022
14-ott-2022
Federnotizie
Franzina, P., La difesa dei valori fondamentali dell’ordinamento italiano nel diritto internazionale privato delle persone, della famiglia e delle successioni, in Famiglia, successioni e ordine pubblico internazionale - Atti del Convegno Federnotizie 2022, (Milano, 14-14 October 2022), Federnotizie, Milano 2023: 2-8 [https://hdl.handle.net/10807/278625]
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