In tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può proporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso in cassazione, salvo restando che, nel caso di appello proposto dal- l’imputato, deve disporsi la conversione del ricorso per cassazione del pubblico ministero in appello, in quanto la norma prevista dall’art. 580 c.p.p. ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione dia luogo ad esiti processuali incompatibili e tale finalità pre- vale sulla previsione di inappellabilità da parte del pubblico ministero prevista dall’art. 443 c.p.p., comma 3
Carla', A., Mezzi di impugnazione - Appello - Appello incidentale - Appello del PM - Limiti all’appello, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2023; 2023 (4): 921-928 [https://hdl.handle.net/10807/277796]
Mezzi di impugnazione - Appello - Appello incidentale - Appello del PM - Limiti all’appello
Carla', Alice
2023
Abstract
In tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può proporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso in cassazione, salvo restando che, nel caso di appello proposto dal- l’imputato, deve disporsi la conversione del ricorso per cassazione del pubblico ministero in appello, in quanto la norma prevista dall’art. 580 c.p.p. ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione dia luogo ad esiti processuali incompatibili e tale finalità pre- vale sulla previsione di inappellabilità da parte del pubblico ministero prevista dall’art. 443 c.p.p., comma 3I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.