Il commento analizza alcuni dei profili ancora discussi del regime della compensatio lucri cum damno nelle fattispecie in cui l’obbligazione risarcitoria da fatto illecito concorre con il diritto del danneggiato a beneficiare dell’indennizzo previsto dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210. In particolare, si delinea il regime di rilevabilità d’ufficio dell’eccezione, pur ravvisandosi la necessità dell’allegazione in giudizio del fatto della percezione del beneficio in favore del danneggiato. Si indagano quindi le conseguenze dell’incertezza dell’entità del beneficio medesimo nei casi in cui questo non sia stato ancora determinato. Si esaminano poi criticamente talune affermazioni contenute nella pronuncia (favorevole, in linea teorica, alla riduzione del risarcimento per via dell’indennizzo di cui alla l. n. 210/1992) circa i presupposti di applicazione della compensatio lucri cum damno, ribadendo la centralità di una valutazione funzionale del beneficio e criticando l’orientamento che ravvisa il fondamento della compensatio nell’unicità del soggetto tenuto a versare sia il risarcimento sia l’indennizzo. Infine, ci si interroga circa la reale finalità (risarcitoria oppure solidaristica) dell’indennità in favore delle vittime di danni da emotrasfusioni.
Regazzoni, L., Alcune questioni aperte su presupposti e modalità dell’eccezione di compensatio lucri cum damno in un caso di danno da emotrasfusioni, <<RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA>>, 2023; (1): 160-177 [https://hdl.handle.net/10807/273435]
Alcune questioni aperte su presupposti e modalità dell’eccezione di compensatio lucri cum damno in un caso di danno da emotrasfusioni
Regazzoni, Luigi
2023
Abstract
Il commento analizza alcuni dei profili ancora discussi del regime della compensatio lucri cum damno nelle fattispecie in cui l’obbligazione risarcitoria da fatto illecito concorre con il diritto del danneggiato a beneficiare dell’indennizzo previsto dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210. In particolare, si delinea il regime di rilevabilità d’ufficio dell’eccezione, pur ravvisandosi la necessità dell’allegazione in giudizio del fatto della percezione del beneficio in favore del danneggiato. Si indagano quindi le conseguenze dell’incertezza dell’entità del beneficio medesimo nei casi in cui questo non sia stato ancora determinato. Si esaminano poi criticamente talune affermazioni contenute nella pronuncia (favorevole, in linea teorica, alla riduzione del risarcimento per via dell’indennizzo di cui alla l. n. 210/1992) circa i presupposti di applicazione della compensatio lucri cum damno, ribadendo la centralità di una valutazione funzionale del beneficio e criticando l’orientamento che ravvisa il fondamento della compensatio nell’unicità del soggetto tenuto a versare sia il risarcimento sia l’indennizzo. Infine, ci si interroga circa la reale finalità (risarcitoria oppure solidaristica) dell’indennità in favore delle vittime di danni da emotrasfusioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.