I termini di decadenza e inefficacia dell'impugnazione stabiliti dall'art. 6, l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, l. n. 183/2010, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del licenziamento del dirigente, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare.
Capriotti, P., Repetita iuvant. Ancora sull'inapplicabilità dell'art. 32, comma 2, del collegato lavoro all'impugnazione del licenziamento del dirigente privo di giustificatezza (nota a Cass. 14 settembre 2023, n. 26532), <<DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI>>, 2024; XXXIV (1): 179-185 [https://hdl.handle.net/10807/268748]
Repetita iuvant. Ancora sull'inapplicabilità dell'art. 32, comma 2, del collegato lavoro all'impugnazione del licenziamento del dirigente privo di giustificatezza (nota a Cass. 14 settembre 2023, n. 26532)
Capriotti, Piergiuseppe
2024
Abstract
I termini di decadenza e inefficacia dell'impugnazione stabiliti dall'art. 6, l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, l. n. 183/2010, non si applicano alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del licenziamento del dirigente, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare.File in questo prodotto:
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