La Corte di giustizia dell’Unione Europea si e` recentemente pronunciata in relazione alla compatibilita` della normativa slovena con i principi di neutralita` fiscale dell’iva, di effettivita` e proporzionalita` nella parte in cui la legge statale riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di emanare un atto di accertamento in rettifica dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti del contribuente anche nell’eventualita` in cui questi abbia dimostrato, seppur oltre i termini previsti ex lege, la sussistenza delle condizioni per fruire dell’esenzione iva prescritta dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. Come avra` modo di rilevarsi, la normativa slovena non sembrerebbe pregiudicare il principio di neutralita` fiscale dell’iva e quello di effettivita` . Se cio` e` vero, parrebbero porsi profili di incompatibilita` con i principi di proporzionalita` ed equita` fiscale. Cio` anche alla luce di un sintetico confronto con la normativa italiana applicabile in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Purpura, A., La individuazione del termine per la presentazione di nuovi elementi di prova passa dai principi di neutralita` , effettivita` e proporzionalita`, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2023; 2023 (3/4): 1158-1172 [https://hdl.handle.net/10807/263835]

La individuazione del termine per la presentazione di nuovi elementi di prova passa dai principi di neutralita` , effettivita` e proporzionalita`

Purpura, Andrea
2023

Abstract

La Corte di giustizia dell’Unione Europea si e` recentemente pronunciata in relazione alla compatibilita` della normativa slovena con i principi di neutralita` fiscale dell’iva, di effettivita` e proporzionalita` nella parte in cui la legge statale riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di emanare un atto di accertamento in rettifica dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti del contribuente anche nell’eventualita` in cui questi abbia dimostrato, seppur oltre i termini previsti ex lege, la sussistenza delle condizioni per fruire dell’esenzione iva prescritta dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. Come avra` modo di rilevarsi, la normativa slovena non sembrerebbe pregiudicare il principio di neutralita` fiscale dell’iva e quello di effettivita` . Se cio` e` vero, parrebbero porsi profili di incompatibilita` con i principi di proporzionalita` ed equita` fiscale. Cio` anche alla luce di un sintetico confronto con la normativa italiana applicabile in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
2023
Italiano
Purpura, A., La individuazione del termine per la presentazione di nuovi elementi di prova passa dai principi di neutralita` , effettivita` e proporzionalita`, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2023; 2023 (3/4): 1158-1172 [https://hdl.handle.net/10807/263835]
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