Nella sentenza commentata la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, l. 89/2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo nel caso di omesso deposito di un’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 1 Cost. in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU. La soluzione alla quale è pervenuta la Corte costituzionale appare di dubbia condivisibilità, principalmente alla luce della disciplina dell’istanza di prelievo nel codice del processo amministrativo, nonché dell’interpretazione degli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Cascone, A., Sull’ineffettività dell’istanza di prelievo quale rimedio preventivo all’irragionevole durata del processo amministrativo, <<IL FORO ITALIANO>>, 2023; 2023 (11): 3028-3038 [https://hdl.handle.net/10807/263154]
Sull’ineffettività dell’istanza di prelievo quale rimedio preventivo all’irragionevole durata del processo amministrativo
Cascone, Alice
2023
Abstract
Nella sentenza commentata la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, l. 89/2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo nel caso di omesso deposito di un’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 1 Cost. in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU. La soluzione alla quale è pervenuta la Corte costituzionale appare di dubbia condivisibilità, principalmente alla luce della disciplina dell’istanza di prelievo nel codice del processo amministrativo, nonché dell’interpretazione degli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.