Con la sentenza resa il 30 gennaio 2020 nella causa C-725/18, la Settima Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea si e` pronunciata in merito alla compatibilità, rispetto al principio di libera prestazione dei servizi, della normativa belga in tema di imposta sulle operazioni di borsa, oggetto di una recente modifica che ha suscitato talune perplessità e, soprattutto, taluni dubbi in merito alla sua presunta natura discriminatoria. L’iter argomentativo seguito dai Giudici europei fornisce dunque l’occasione di svolgere talune considerazioni in merito alle principali disposizioni che il TFUE contempla a presidio della suddetta libertà fondamentale, nonché di soffermarsi – anche in prospettiva fiscale – su quelle specifiche ipotesi in cui eventuali restrizioni al principio possono considerarsi legittime e giustificate. Una breve riflessione sarà inoltre dedicata, nella parte conclusiva del presente contributo, alle conseguenze derivanti dalla perdurante assenza – nel contesto europeo – di un’imposta sulle transazioni finanziarie unica ed armonizzata, soffermandosi altresì su di una recentissima pronuncia resa della Corte UE con riguardo alla c.d. Tobin Tax italiana e avente ad oggetto una fattispecie del tutto similare a quella oggetto del giudizio di cui alla sentenza in commento.

Fassò, F., L’imposta belga sulle operazioni di borsa e la tutela del principiodi libera circolazione dei servizi: profili “discriminatori”e restrizioni “giustificate”, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2020; (3): 1190-1206 [https://hdl.handle.net/10807/262618]

L’imposta belga sulle operazioni di borsa e la tutela del principio di libera circolazione dei servizi: profili “discriminatori” e restrizioni “giustificate”

Fassò, Francesca
2020

Abstract

Con la sentenza resa il 30 gennaio 2020 nella causa C-725/18, la Settima Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea si e` pronunciata in merito alla compatibilità, rispetto al principio di libera prestazione dei servizi, della normativa belga in tema di imposta sulle operazioni di borsa, oggetto di una recente modifica che ha suscitato talune perplessità e, soprattutto, taluni dubbi in merito alla sua presunta natura discriminatoria. L’iter argomentativo seguito dai Giudici europei fornisce dunque l’occasione di svolgere talune considerazioni in merito alle principali disposizioni che il TFUE contempla a presidio della suddetta libertà fondamentale, nonché di soffermarsi – anche in prospettiva fiscale – su quelle specifiche ipotesi in cui eventuali restrizioni al principio possono considerarsi legittime e giustificate. Una breve riflessione sarà inoltre dedicata, nella parte conclusiva del presente contributo, alle conseguenze derivanti dalla perdurante assenza – nel contesto europeo – di un’imposta sulle transazioni finanziarie unica ed armonizzata, soffermandosi altresì su di una recentissima pronuncia resa della Corte UE con riguardo alla c.d. Tobin Tax italiana e avente ad oggetto una fattispecie del tutto similare a quella oggetto del giudizio di cui alla sentenza in commento.
2020
Italiano
Fassò, F., L’imposta belga sulle operazioni di borsa e la tutela del principiodi libera circolazione dei servizi: profili “discriminatori”e restrizioni “giustificate”, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2020; (3): 1190-1206 [https://hdl.handle.net/10807/262618]
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