Con la sentenza resa il 30 aprile 2020, in relazione alle cause riunite C-168/19 e C-169/19, l’Ottava Sezione della Corte di Giustizia ha avuto l’occasione di pronunciarsi in merito alla compatibilità – con particolare riguardo al trattamento tributario riservato ai “redditi da pensione” – della disciplina risultante dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Portogallo rispetto ai principi di libera circolazione e non discriminazione contemplati dagli artt. 18 e 21 TFUE. La decisione dei Giudici europei, che appare coerente rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale affermatosi in seno alla Corte, offre l’occasione di effettuare una breve riflessione con riguardo alla sostanziale assenza di armonizzazione esistente – a livello europeo – in tema di imposizione diretta, circostanza che, seppur comprensibile e giustificata dalla necessità di garantire il rispetto della sovranità tributaria dei singoli Stati membri, rischia tuttavia di generare talune criticità e di compromettere la realizzazione di un sistema fiscale coerente e realmente ispirato ad esigenze di equità.

Fassò, F., Difetti di coordinamento tra normative interne, diritto internazionaleed europeo: il caso del trattamento fiscale dei redditi da pensione, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2020; (4): 1673-1685 [https://hdl.handle.net/10807/262617]

Difetti di coordinamento tra normative interne, diritto internazionale ed europeo: il caso del trattamento fiscale dei redditi da pensione

Fassò, Francesca
2020

Abstract

Con la sentenza resa il 30 aprile 2020, in relazione alle cause riunite C-168/19 e C-169/19, l’Ottava Sezione della Corte di Giustizia ha avuto l’occasione di pronunciarsi in merito alla compatibilità – con particolare riguardo al trattamento tributario riservato ai “redditi da pensione” – della disciplina risultante dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Portogallo rispetto ai principi di libera circolazione e non discriminazione contemplati dagli artt. 18 e 21 TFUE. La decisione dei Giudici europei, che appare coerente rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale affermatosi in seno alla Corte, offre l’occasione di effettuare una breve riflessione con riguardo alla sostanziale assenza di armonizzazione esistente – a livello europeo – in tema di imposizione diretta, circostanza che, seppur comprensibile e giustificata dalla necessità di garantire il rispetto della sovranità tributaria dei singoli Stati membri, rischia tuttavia di generare talune criticità e di compromettere la realizzazione di un sistema fiscale coerente e realmente ispirato ad esigenze di equità.
2020
Italiano
Fassò, F., Difetti di coordinamento tra normative interne, diritto internazionaleed europeo: il caso del trattamento fiscale dei redditi da pensione, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2020; (4): 1673-1685 [https://hdl.handle.net/10807/262617]
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