Con la sentenza n. 33286/2022, la Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di rettifica, da parte dell’Amministrazione finanziaria e ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, del valore dell’indennità dell’atto di retrocessione di un immobile espropriato. A seguito di un’approfondita indagine circa la natura giuridica dell’istituto, e dedicando una particolare attenzione al peculiare procedimento di determinazione del corrispettivo del ri-trasferimento del bene dall’espropriato alla PA, i giudici di legittimità, censurando la condotta dell’Agenzia delle entrate, ne hanno negato l’assimilabilità ad un contratto di compravendita. Ravvisando dunque nell’atto di retrocessione, espressamente qualificato come “evento tipico” della procedura espropriativa, i caratteri propri del negozio di diritto pubblico, la Corte ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie in oggetto il disposto di cui all’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.
Fassò, F., Il condivisibile orientamento della Suprema Cortealla luce della natura “pubblicistica” dell’atto di retrocessione, <<GT>>, 2023; (5): 425-437 [https://hdl.handle.net/10807/262614]
Il condivisibile orientamento della Suprema Corte alla luce della natura “pubblicistica” dell’atto di retrocessione
Fassò, Francesca
2023
Abstract
Con la sentenza n. 33286/2022, la Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di rettifica, da parte dell’Amministrazione finanziaria e ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, del valore dell’indennità dell’atto di retrocessione di un immobile espropriato. A seguito di un’approfondita indagine circa la natura giuridica dell’istituto, e dedicando una particolare attenzione al peculiare procedimento di determinazione del corrispettivo del ri-trasferimento del bene dall’espropriato alla PA, i giudici di legittimità, censurando la condotta dell’Agenzia delle entrate, ne hanno negato l’assimilabilità ad un contratto di compravendita. Ravvisando dunque nell’atto di retrocessione, espressamente qualificato come “evento tipico” della procedura espropriativa, i caratteri propri del negozio di diritto pubblico, la Corte ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie in oggetto il disposto di cui all’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.