Il cd. D.L. n. 104/2023, convertito in L. n. 136/2023, ha confermato l’introduzione di un’imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche. Nella sua originaria formulazione, il tributo, la cui introduzione troverebbe giustificazione nell’anomalo andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, ha subito destato diverse perplessità. Ad oggi, a seguito degli emendamenti presentati a margine del D.L. n. 104/2023, gli effetti dell’imposta (e l’extragettito conseguente all’applicazione di quest’ultima) sembrerebbero essere stati pressoché neutralizzati. Se ciò è vero, la rinnovata introduzione di un’imposta straordinaria in Italia – e la contestuale applicazione di tributi similari in Europa – sembrerebbe quasi aprire ad una pericolosa “normalizzazione” del ricorso a queste misure fiscali. Quasi come se si trattasse di prelievi assimilabili a forme d’imposizione ordinaria e non, al contrario, di tributi che, per loro natura, funzione ed effetti dovrebbero trovare ragion d’essere soltanto in condizioni di assoluta ed oggettiva eccezionalità, necessità ed urgenza.
Purpura, A., L’imposizione sugli extraprofitti: verso una (pericolosa) “normalizzazione” di forme non più eccezionali d’imposizione straordinaria, <<NOVITÀ FISCALI>>, 2023; 2023 (12): 628-631 [https://hdl.handle.net/10807/260394]
L’imposizione sugli extraprofitti: verso una (pericolosa) “normalizzazione” di forme non più eccezionali d’imposizione straordinaria
Purpura, Andrea
2023
Abstract
Il cd. D.L. n. 104/2023, convertito in L. n. 136/2023, ha confermato l’introduzione di un’imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche. Nella sua originaria formulazione, il tributo, la cui introduzione troverebbe giustificazione nell’anomalo andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, ha subito destato diverse perplessità. Ad oggi, a seguito degli emendamenti presentati a margine del D.L. n. 104/2023, gli effetti dell’imposta (e l’extragettito conseguente all’applicazione di quest’ultima) sembrerebbero essere stati pressoché neutralizzati. Se ciò è vero, la rinnovata introduzione di un’imposta straordinaria in Italia – e la contestuale applicazione di tributi similari in Europa – sembrerebbe quasi aprire ad una pericolosa “normalizzazione” del ricorso a queste misure fiscali. Quasi come se si trattasse di prelievi assimilabili a forme d’imposizione ordinaria e non, al contrario, di tributi che, per loro natura, funzione ed effetti dovrebbero trovare ragion d’essere soltanto in condizioni di assoluta ed oggettiva eccezionalità, necessità ed urgenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.