L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del trattamento tributario delle fondazioni del Liechtenstein, ribadendone nuovamente l'equiparazione ai fini fiscali al trust e l'assoggettamento alla medesima disciplina tributaria, comprese le norme previste per i beneficiari residenti in Italia di trust "paradisiaci" (ossia di trust collocati in giurisdizioni non collaborative). A quest'ultimo proposito, l'Agenzia chiarisce che per distinguere fra patrimonio e reddito, in occasione delle distribuzioni ai beneficiari residenti in Italia, non si possono applicare criteri presuntivi e/o proporzionali, dovendosi necessariamente esibire documentazione contabile ed extracontabile idonea a vincere la presunzione di redditività.
Allena, M., Volontè, U., Distrubizione di capitale (o reddito?) da Fondazione del Liechtenstein (risposta a interpello, 22 febbraio 2023, n. 221, <<TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE>>, 2023; 2023 (6): 1029-1034 [https://hdl.handle.net/10807/258715]
Distrubizione di capitale (o reddito?) da Fondazione del Liechtenstein (risposta a interpello, 22 febbraio 2023, n. 221
Allena, Marco
;
2023
Abstract
L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del trattamento tributario delle fondazioni del Liechtenstein, ribadendone nuovamente l'equiparazione ai fini fiscali al trust e l'assoggettamento alla medesima disciplina tributaria, comprese le norme previste per i beneficiari residenti in Italia di trust "paradisiaci" (ossia di trust collocati in giurisdizioni non collaborative). A quest'ultimo proposito, l'Agenzia chiarisce che per distinguere fra patrimonio e reddito, in occasione delle distribuzioni ai beneficiari residenti in Italia, non si possono applicare criteri presuntivi e/o proporzionali, dovendosi necessariamente esibire documentazione contabile ed extracontabile idonea a vincere la presunzione di redditività.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.