La nota commenta l'ordinanza della Cassazione 5 giugno 2004, n. 10742, con la quale è stata rimessa alla Corte costituzionale la q.l.c. dell'art. 235, 1° comma, n. 3, cod. civ., nella parte in cui ammette il marito a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche ed ematologiche incompatibili con quelle del presunto padre solo dopo che è stata fornita, da quest'ultimo, la prova che nel periodo del concepimento la moglie ha commesso adulterio.
Renda, A., Troppo ardua la prova (diretta) dell’adulterio? La parola sull’art. 2351 n. 3 cod. civ. passa alla Corte costituzionale, <<DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE>>, 2005; XXXIV (2): 489-497 [http://hdl.handle.net/10807/2534]
Troppo ardua la prova (diretta) dell’adulterio? La parola sull’art. 2351 n. 3 cod. civ. passa alla Corte costituzionale
Renda, Andrea
2005
Abstract
La nota commenta l'ordinanza della Cassazione 5 giugno 2004, n. 10742, con la quale è stata rimessa alla Corte costituzionale la q.l.c. dell'art. 235, 1° comma, n. 3, cod. civ., nella parte in cui ammette il marito a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche ed ematologiche incompatibili con quelle del presunto padre solo dopo che è stata fornita, da quest'ultimo, la prova che nel periodo del concepimento la moglie ha commesso adulterio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.