Fino alla recente introduzione del comma 2-bis nell’art. 177[3] il regime di realizzo controllato era applicabile solo a condizione che la società conferitaria, per effetto del conferimento, acquisisse il controllo di diritto della società c.d. «scambiata», ovvero ne incrementasse il controllo in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario. Ciò premesso, il presente contributo intende soffermarsi sulle modifiche che il Decreto legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha apportato alla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, inserendo nell’art. 177 il nuovo comma 2-bis, volto ad ampliare il regime del c.d. realizzo controllato anche ai casi di partecipazioni non di controllo.
Allena, M., Il regime di realizzo controllato. Questioni aperte e auspici de jure condendo, <<IL SOLE 24 ORE>>, 2023; (1): 110-119 [https://hdl.handle.net/10807/252339]
Il regime di realizzo controllato. Questioni aperte e auspici de jure condendo
Allena, Marco
2023
Abstract
Fino alla recente introduzione del comma 2-bis nell’art. 177[3] il regime di realizzo controllato era applicabile solo a condizione che la società conferitaria, per effetto del conferimento, acquisisse il controllo di diritto della società c.d. «scambiata», ovvero ne incrementasse il controllo in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario. Ciò premesso, il presente contributo intende soffermarsi sulle modifiche che il Decreto legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha apportato alla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, inserendo nell’art. 177 il nuovo comma 2-bis, volto ad ampliare il regime del c.d. realizzo controllato anche ai casi di partecipazioni non di controllo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.